Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 11/02/1980
avverso la sentenza del 02/07/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la condanna del COGNOME limitatamente al delitto di cui all’art. 497- bis cod. pen.;
Considerato che, con l’unico motivo proposto, l’imputato deduce vizio di
motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata;
Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché la
sentenza impugnata ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, ponendo in rilievo la commissione da parte dell’imputato di
un ulteriore reato espressivo di una maggiore pericolosità sociale in quanto contrassegnato da indole analoga rispetto a quello giudicato con la precedente
sentenza irrevocabile di condanna (pag. 5);
Considerato che, peraltro, il ricorrente non ha proposto un motivo di appello con il quale ha contestato l’applicazione della recidiva, avvenuta già in primo grado, sicché si tratta di censura inammissibile anche in quanto inedita;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025