Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 24/07/1962
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità di cui all’art. 640 cod. pen. è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di truffa (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in ragione dell’entità del danno cagionato alla persona offesa (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).
Rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione del reato contestato, è manifestamente infondato in quanto la truffa di cui al capo A) non si era ancora prescritta al momento della
pronunzia della sentenza di appello, In considerazione della data di commissione del reato (dal 13/07/2014 al 28/08/2024) e della sospensione dei termini di prescrizione correttamente indicata nella sentenza di appello (pari a 161 giorni); il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 13 luglio 2024 e 28 agosto 2024 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 12 luglio 2024.
rilevato che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell’inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268966 – 01).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data..7 marzo 2025