Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18718 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18718 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRETE NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/09/2023 la Corte di appello di Lecce, Sez. St. Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 28/09/2022, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
1.1. Quanto al primo aspetto, la motivazione addotta dalla Corte di appello (pag. 3) si fonda su una serie di elementi (la pluralità di sostanze; il quantitativo di marijuana, detenuto con modalità incompatibili con una lunga conservazione, che depone per la finalità di cessione e non per l’uso personale; l’essere stato colto in possesso di droga sia presso la abitazione che indosso; il rinvenimento di un bilancino e di un coltello intriso di hashish), che ragionevolmente escludevano la destinazione all’uso personale e anche la riconduzione alla ipotesi delle lieve entità, motivaizone con cui il ricorrente non si confronta in modo realmente critico, limitandosi a contestazioni generiche e quindi iniammissibili.
1.2. Quanto al secondo aspetto, il ricorrente avanza censure di merito e ripetitive di quelle già sottoposte ai Giudici del merito sin dal primo grado e alle quali la Corte di appello ha risposto con una motivazione che risulta non censurabile in questa sede, in quanto né viziata in diritto né manifestamente illogica. La Corte di appello ha infatti ritenuto correttamente ricorrere il caso ostativo previsto dalla norma del reato «non occasionale», in ragione di pregressa condanna per reato della stessa indole, per le quali è irrilevante l’epoca di loro commissione.
Il ricorso non si confronta affatto in modo realmente critico con la motivazione addotta dalla Corte territoriale, limitandosi a generiche doglianze prive di qualsiasi specificità.
Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024.