Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma e la sostanza di un’impugnazione siano inscindibili. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per reati legati agli stupefacenti, evidenziando un principio fondamentale: la genericità dei motivi di ricorso ne determina l’immediato rigetto, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (cosiddetto ‘spaccio di lieve entità’), decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’unica doglianza sollevata riguardava la ‘dosimetria della pena’, ovvero la valutazione del giudice circa l’entità della sanzione da applicare. Il ricorrente, in sostanza, riteneva la pena inflitta eccessiva, ma senza articolare una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni della corte territoriale.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, esaminato l’atto, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si fonda su un consolidato principio della procedura penale. Il ricorso è stato giudicato ‘generico’, un vizio che si verifica quando l’atto di impugnazione non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. In altre parole, non è sufficiente lamentarsi della decisione; è necessario spiegare perché, punto per punto, la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, illogica o in violazione di legge. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto ‘alcunché di specifico’ rispetto alle argomentazioni della Corte d’Appello, rendendo di fatto il suo gravame un mero lamento privo di fondamento giuridico specifico.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è lapidaria ma estremamente chiara. Un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, la legge impone che i motivi di ricorso siano specifici. La specificità serve a delimitare il campo del giudizio e a consentire alla Corte di comprendere esattamente quali sono le presunte violazioni di legge commesse dal giudice di merito. Un motivo generico, che non dialoga con la sentenza impugnata, elude questa funzione essenziale e si traduce, inevitabilmente, in una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione riafferma che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con perizia tecnica, non potendo limitarsi a una sterile contrapposizione alla decisione sgradita.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma, in questo caso stabilita in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o pretestuosi. L’ordinanza in esame è un monito per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza da impugnare, pena la sua inefficacia e l’imposizione di sanzioni al proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato ‘generico’. L’appellante non ha fornito argomentazioni specifiche per contestare la motivazione della sentenza impugnata, non confrontandosi obiettivamente con essa.
Qual era l’oggetto specifico del motivo di ricorso?
L’unico motivo di ricorso riguardava la ‘dosimetria della pena’, cioè la determinazione della quantità e del tipo di sanzione inflitta per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29130/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcun specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivament confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.