Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato a ROMA il 04/02/1997
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata affermata la responsabilità penale in ordine al reato di guida senza patente, come accertato in Fiumicino, 1’8 agosto 2022.
Il ricorrente denuncia difetto di motivazione mediante l’affermazione che, a fronte di specifici motivi di appello, che non riproduce, la sentenza d’appello si sarebbe limitata a confermare acriticamente quella di primo grado, così disattendendo l’obbligo di provare con certezza la responsabilità dell’imputato.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo di ricorso è assolutamente generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ricorrente si limita a dolersi dell’incompletezza dell’appa rato motivazionale, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di legge asseritamente violate, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati.
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704).
Non è possibile a questo Collegio rilevare censure nella motivazione della sentenza dal momento la corte territoriale risponde in modo logico e corretto, sia in fatto sia in diritto, sulle doglianze poste con l’atto di appello relative all’eccessivi della pena inflitta e al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2025