Ricorso Inammissibile: La Necessità di Specificità nelle Impugnazioni Penali
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. Un ricorso inammissibile per genericità non è un mero tecnicismo, ma la conseguenza diretta della violazione di un principio cardine: la chiarezza e specificità dei motivi di doglianza. Questo caso dimostra come la mancata indicazione precisa degli errori contestati in una sentenza renda impossibile per il giudice superiore esercitare il proprio sindacato, portando a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Genova per due reati: furto in abitazione aggravato dalla minorata difesa della vittima e utilizzo indebito di carte di credito. La Corte di Appello di Genova aveva parzialmente riformato la sentenza, concedendo la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato. La pena finale era stata determinata in tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, con l’eliminazione della pena accessoria precedentemente inflitta.
Nonostante la parziale riforma a suo favore, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: La Genericità sulla Quantificazione della Pena
L’unico motivo di ricorso presentato alla Suprema Corte riguardava una presunta violazione di legge nella quantificazione della pena. Tuttavia, la difesa del ricorrente si limitava a lamentare tale aspetto in modo astratto, senza fornire elementi concreti a supporto della propria tesi. Il ricorso, di fatto, non specificava quali fossero i passaggi illogici o errati nel ragionamento della Corte d’Appello che avevano portato alla determinazione di quella specifica sanzione.
Questa mancanza di specificità si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione, ponendo le basi per una pronuncia di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte: il Ricorso Inammissibile per Indeterminatezza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando la sua assoluta genericità e indeterminatezza. I giudici hanno richiamato l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere.
A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta e coerente, la difesa non ha indicato quali specifici elementi fossero alla base della propria censura. In altre parole, non ha spiegato perché il calcolo della pena effettuato dal giudice di secondo grado fosse errato, né ha fornito argomentazioni alternative. Questa indeterminatezza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo sulla decisione impugnata. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia in termini generici. È indispensabile articolare critiche precise, puntuali e argomentate, mettendo il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di comprendere esattamente dove risieda l’errore che si intende denunciare. Un ricorso vago e assertivo, privo di riferimenti concreti alla motivazione della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per l’imputato, ciò non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’onere ulteriore del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato. Il ricorrente non ha specificato gli elementi e le ragioni di diritto alla base della sua contestazione sulla quantificazione della pena, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per i reati di furto in abitazione aggravato dalla minorata difesa e di utilizzo indebito di carte di credito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per i reati di cui al capo 1) (furto in abitazione aggravato dalla minorata dii`esa) e di cui al cap (utilizzo indebito di carte di credito), applicando la riduzione per il rito abbreviato, riduce pena ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed eliminando la pena accessoria;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le quanto alla quantificazione della pena – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.