Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere di Specificità
L’ordinanza n. 11710/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione che non articola in modo chiaro e puntuale le proprie censure rischia di essere archiviata come un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il proponente. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando un motivo di doglianza viene considerato ‘generico’ e perché ciò ne determini il rigetto in via preliminare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello, in qualità di giudice di rinvio. Tale corte aveva ricalcolato la pena per un imputato condannato per il grave reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). In questa nuova valutazione, i giudici avevano escluso l’aggravante della recidiva e avevano riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti, rideterminando così la sanzione finale.
Nonostante la pena fosse stata ridotta, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di impugnazione sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione relativo alle conseguenze del giudizio di prevalenza delle attenuanti e alla misura della riduzione applicata.
La Decisione della Corte e le conseguenze di un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’unica, ma decisiva, valutazione: la genericità del motivo proposto. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a lamentare l’incongruità della pena risultante dal nuovo calcolo, senza però fornire argomentazioni specifiche a sostegno della sua tesi. Mancava, in sostanza, una critica puntuale e argomentata al ragionamento seguito dalla Corte d’Appello.
Questa pronuncia sottolinea che, per superare il vaglio di ammissibilità, non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata. È necessario, invece, che il ricorrente individui con precisione il vizio logico o giuridico che inficia la sentenza e che ne illustri le ragioni in modo chiaro e coerente. Un ricorso inammissibile non viene neanche esaminato nel merito, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è lapidaria ma estremamente chiara. Il ricorso è stato considerato ‘generico circa le ragioni dell’incongruità della pena’. Ciò significa che l’atto di impugnazione non ha sviluppato un confronto critico con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Per contestare efficacemente la quantificazione della pena, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché il calcolo effettuato dal giudice di merito fosse illogico, irragionevole o in violazione di legge. La semplice affermazione di non essere soddisfatto della riduzione ottenuta non costituisce un motivo valido di ricorso in Cassazione. La Corte, pertanto, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giurisdizionale. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’elevata perizia tecnica e la capacità di formulare censure specifiche, pertinenti e ben argomentate. La genericità è un vizio fatale che preclude ogni possibilità di esame nel merito della questione. Le conseguenze non sono solo la definitività della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente, che viene sanzionato per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di legittimità. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema e scoraggia impugnazioni puramente dilatorie o pretestuose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico. Il ricorrente non ha spiegato specificamente le ragioni per cui riteneva incongrua la pena ricalcolata dalla Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, previsto dall’articolo 416-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che – quale Giudice di rinvio – ha escluso la recidiva applicata e, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti, ha ridetermiNOME la pena per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazio quanto alle conseguenze del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della riduzione ex art. 62 bis cod.pen. – è generico circa le ragioni dell’incongruità de pena che risulta dal nuovo calcolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.