Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Regola della Specificità
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai gradi di giudizio superiori non è un diritto incondizionato, ma è subordinato al rispetto di precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la violazione di tali regole possa portare a una pronuncia di ricorso inammissibile, precludendo l’esame nel merito della questione. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di evasione, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è infranto contro il muro della genericità.
Il Contesto: Dalla Condanna per Evasione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catania per il reato di evasione. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando le valutazioni fatte dai giudici di merito.
Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello sperato. La Suprema Corte non è nemmeno entrata nel vivo della questione, ovvero se l’imputato fosse o meno colpevole. L’attenzione dei giudici si è concentrata esclusivamente sulla modalità con cui l’atto di impugnazione era stato redatto.
Analisi del Ricorso Inammissibile: la Genericità come Vizio Fatale
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel concetto di “genericità assoluta”. I giudici hanno stabilito che il motivo addotto dal ricorrente era talmente vago e generale da non poter essere considerato una critica specifica e puntuale alla sentenza della Corte d’Appello. In pratica, il ricorso non spiegava in modo chiaro e dettagliato quali fossero gli errori logici o giuridici commessi dai giudici di secondo grado nel motivare la condanna.
La legge processuale, infatti, esige che chi impugna una sentenza indichi con precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. Una critica generica, che si limita a dissentire dalla decisione senza confrontarsi analiticamente con la sua motivazione, non è sufficiente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d’Appello avesse “congruamente motivato” in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di evasione. La sentenza di secondo grado si basava su una “valutazione coerente alle risultanze istruttorie”.
Di fronte a una motivazione ben argomentata, il ricorrente avrebbe dovuto smontarla punto per punto, evidenziandone le presunte falle. Non avendolo fatto, il suo ricorso è stato giudicato sterile e, pertanto, inammissibile. Questa decisione riafferma un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo motivo, i ricorsi devono essere tecnicamente impeccabili.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non ha solo una funzione punitiva, ma anche dissuasiva, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in modo negligente.
L’ordinanza in esame costituisce un importante monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede la massima perizia tecnica e un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare. Affidarsi a critiche generiche e non specifiche equivale a una sicura declaratoria di inammissibilità, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “genericità assoluta”, ovvero perché i motivi presentati erano vaghi e non contestavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del reato di evasione?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per una questione procedurale, senza entrare nel merito della colpevolezza dell’imputato, poiché ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione adeguata e coerente sulla base delle prove raccolte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assol rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariament quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all’imputato sulla b una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si sti equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell ammende.
Il Consigliere est sore t s
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Prøtidente