Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
L’ordinanza n. 10314/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per il cliente, ma rappresenta anche un monito per i professionisti del diritto sull’importanza della precisione e della specificità. Il caso in esame riguarda due imputati che hanno visto le loro doglianze respinte non nel merito, ma per un vizio di forma: la genericità.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Sentenza di Appello
Due soggetti presentavano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Le loro censure si concentravano su due punti principali. In primo luogo, lamentavano la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena, ritenuta eccessiva. In secondo luogo, sollevavano un generico difetto di motivazione della sentenza impugnata, senza però articolarlo in modo specifico.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (se le attenuanti fossero dovute o se la pena fosse equa), ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Rigetto: Analisi sul Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte si articolano in due punti distinti, corrispondenti ai motivi di ricorso presentati.
Il Primo Motivo: Discrezionalità del Giudice e Attenuanti Generiche
La Corte ribadisce un principio consolidato: la concessione delle attenuanti generiche e la graduazione della pena sono espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La valutazione del giudice di merito può essere censurata solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o frutto di mero arbitrio. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione del giudice d’appello fosse sorretta da una motivazione sufficiente. Inoltre, la giurisprudenza costante afferma che, nel negare le attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può concentrarsi su quelli ritenuti decisivi.
Il Secondo Motivo: La Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato generico e indeterminato. La Corte ha richiamato l’art. 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di indicare specificamente gli elementi che costituiscono il fondamento della sua censura. Un ricorso che si limita a denunciare un generico “difetto di motivazione” senza individuare i passaggi illogici o le omissioni specifiche della sentenza impugnata non consente al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio controllo. Di fronte a una motivazione logicamente corretta della Corte d’Appello, un’impugnazione generica diventa un ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza è un chiaro promemoria del rigore formale richiesto nel processo penale. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, un ricorso deve essere specifico, puntuale e argomentato. Non basta enunciare un principio di diritto o lamentare un’ingiustizia percepita; è necessario “smontare” la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandone con precisione le crepe logiche, le omissioni o gli errori di diritto. La genericità, come dimostra questo caso, equivale a non aver proposto alcun ricorso valido.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico e privo dei requisiti di specificità prescritti dalla legge, come indicato dall’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale. Ciò significa che non indica in modo chiaro e preciso gli elementi della sentenza impugnata che si contestano e le ragioni della censura.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, di norma la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sulla concessione delle attenuanti, poiché rientra nel potere discrezionale del giudice. Può intervenire solo se la motivazione a sostegno di tale decisione è palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASANDRINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella speci (si veda, in particolare, pag. 3);
considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
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Il Presidente