Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo. È fondamentale articolare critiche precise e ben fondate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua eccessiva genericità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione e le severe conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il delitto di contraffazione di marchi di giocattoli, ai sensi dell’art. 473 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo sia alla sua responsabilità penale sia al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.).
La Genericità del Ricorso come Causa di Inammissibilità
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. L’analisi si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità del ricorso stesso. Secondo i giudici supremi, il motivo presentato era affetto da un vizio insanabile: la genericità.
L’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a lamentare genericamente la decisione dei giudici di merito, senza però indicare gli elementi specifici della sentenza impugnata che sarebbero stati illogici o errati. Mancava un confronto puntuale con la motivazione della Corte d’Appello, impedendo di fatto alla Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità. Un ricorso inammissibile è, in sostanza, un ricorso che non permette al giudice di comprendere cosa si stia contestando e perché.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata era stata giudicata “logicamente corretta” e il ricorrente, dal canto suo, non aveva fornito gli elementi necessari per avviare una censura fondata. Non basta affermare che una sentenza è sbagliata; bisogna spiegare dettagliatamente dove e perché, confrontandosi con il percorso argomentativo seguito dal giudice precedente. Poiché il ricorso non consentiva al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti della decisione da rivedere, non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che richiede massima precisione e rigore. La genericità non è un difetto perdonabile, ma una carenza strutturale che rende l’atto inidoneo al suo scopo, con esiti processuali ed economici sfavorevoli per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e indeterminato. Non specificava in modo chiaro e puntuale le critiche alla sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla cassa delle ammende.
Cosa lamentava il ricorrente nel suo motivo di ricorso?
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità per il reato di contraffazione e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6 giugno 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il delitto di contraffazione di marchi di giocattoli di cu all’ art. 473 cod. pen.
-Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazìone di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Presidente