Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo nuovamente in luce come la genericità dei motivi di appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio, sancito dall’articolo 581 del codice di procedura penale, è cruciale per garantire la funzionalità del sistema giudiziario, evitando ricorsi pretestuosi o non adeguatamente fondati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di un’imputata per reati legati alla normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990), unificati dal vincolo della continuazione (art. 81 cpv. c.p.). La Corte di Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva rideterminato la pena, escludendo l’aumento per la recidiva e tenendo conto delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute.
Nonostante questa mitigazione della pena, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’Appello e la Decisione sul Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione della Suprema Corte non risiede nel merito della questione sollevata, ma nella sua forma. I giudici di legittimità hanno analizzato l’atto di impugnazione e lo hanno ritenuto del tutto generico. Il ricorso, secondo la Corte, era ‘appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste’.
In altre parole, l’appellante si è limitata a enunciare una presunta violazione di legge senza argomentarla, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata e senza fornire gli elementi concreti necessari a sostenere la propria tesi. Questo modo di procedere si scontra direttamente con quanto richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso non può limitarsi a una critica astratta e generica della decisione precedente. È necessario che l’appellante individui con precisione i punti della sentenza che intende contestare e sviluppi argomentazioni giuridiche e fattuali pertinenti. Nel caso specifico, la sentenza della Corte di Appello era stata giudicata ‘adeguatamente illustrata’ nelle ragioni a sostegno della dichiarazione di responsabilità.
Il ricorso, al contrario, non è riuscito a scalfire questa architettura motivazionale, presentandosi come un’istanza vuota, incapace di innescare un reale vaglio di legittimità. La conseguenza inevitabile è stata la declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di esaminare il merito della questione, ma anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un confronto analitico con la sentenza che si intende criticare. Le deduzioni generiche non solo sono inutili ai fini della difesa, ma espongono l’assistito a ulteriori conseguenze economiche. La specificità non è un mero cavillo burocratico, ma un requisito sostanziale che garantisce la serietà del dibattito processuale e l’efficienza della giustizia. Pertanto, ogni ricorso deve essere costruito su solide basi fattuali e giuridiche per evitare di incorrere in una secca declaratoria di ricorso inammissibile.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le motivazioni presentate erano generiche e prive delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari per sostenere le richieste, come invece richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa si intende per ‘deduzioni generiche’ in un ricorso?
Per ‘deduzioni generiche’ si intendono argomentazioni vaghe che non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve, al contrario, indicare con precisione i punti contestati e spiegare in modo dettagliato perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8674  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, per avere rideterminato la pena alla stessa inflitta (non operato l’aumento per la recidiva e tenuto conto delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche), ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputata in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 (fatti commessi in Napoli, il 18/02/22).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume la ricorrente, ha adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno della responsabilità della prevenuta (pp. 2 e 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente