Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza di condanna, non basta semplicemente dissentire. È fondamentale presentare argomenti solidi, pertinenti e, soprattutto, specifici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici. Questo caso, relativo a una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace dinanzi alla Suprema Corte.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza. Le sue argomentazioni, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7104/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non possedevano i requisiti minimi per essere esaminati.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su una valutazione netta della qualità del ricorso. Le motivazioni possono essere riassunte nei seguenti punti chiave:
1.  Genericità delle Doglianze: Le censure mosse alla sentenza d’appello sono state giudicate ‘generiche’. Il ricorrente si era limitato a enunciazioni che riproducevano critiche già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio.
2.  Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata: Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti passati. Deve, invece, ‘misurarsi’ specificamente con l’apparato argomentativo della Corte d’Appello. Nel caso di specie, il ricorrente non ha attaccato le specifiche ragioni logiche e giuridiche esposte dai giudici di secondo grado per confermare la condanna.
3.  Completezza della Motivazione d’Appello: La Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse, al contrario, ben motivata. I giudici d’appello avevano adeguatamente analizzato e confermato la presenza di tutti i presupposti del reato contestato, incluso l’elemento psicologico (cioè l’intenzione di opporsi all’atto del pubblico ufficiale), e avevano correttamente escluso la causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p. (reazione a un atto arbitrario).
Di fronte a un ricorso così formulato, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale e della specificità dei motivi nel ricorso per Cassazione. Non è una terza istanza di merito dove si possono riproporre le stesse valutazioni sui fatti. È, invece, un giudizio di legittimità, dove si contesta l’errata applicazione della legge o la presenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Presentare un ricorso generico equivale a non presentarlo affatto, con l’ulteriore conseguenza di una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna subita.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere censure già respinte dalla Corte d’Appello e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata.
Quale reato era stato contestato al ricorrente?
Al ricorrente era stato contestato il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7104  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35175/23 Buzdugan
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliat dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all 393-bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eun) tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/01/2024