Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia un Appello Troppo Generico
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È necessario che l’atto sia redatto secondo precisi requisiti di legge, tra cui la specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità sia destinato al fallimento. Questo principio è fondamentale per capire perché un appello, anche se basato su argomenti astrattamente validi, può essere respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Il Caso in Esame: Condanna per Stupefacenti e Appello in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), relativo a fatti di lieve entità. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato basava il suo ricorso su tre doglianze: l’intervenuta prescrizione di alcune condotte, la mancata disapplicazione della recidiva e l’eccessività della pena. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto ciascun motivo manifestamente infondato e aspecifico.
Primo Motivo: La Prescrizione e l’Importanza della Recidiva
Il ricorrente sosteneva che parte dei reati contestati fossero ormai prescritti. La Corte ha rapidamente smontato questa tesi, definendola manifestamente infondata. Il motivo? Il ricorso non si confrontava minimamente con un punto cruciale della sentenza d’appello: il riconoscimento della recidiva. La Corte territoriale aveva infatti correttamente evidenziato che la recidiva sposta in avanti il termine di prescrizione, rendendo la tesi difensiva inapplicabile al caso concreto. L’assenza di una critica puntuale su questo aspetto ha reso il motivo del tutto generico e quindi inammissibile.
Secondo Motivo: Un ricorso inammissibile sulla Recidiva
Anche il secondo motivo, che contestava l’applicazione della recidiva, è stato giudicato un ricorso inammissibile. La Cassazione ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando la presenza di un precedente grave e specifico, indicativo di una maggiore colpevolezza. Il ricorso, invece di contestare questo preciso ragionamento, si è limitato a una riproduzione di argomenti già vagliati, configurandosi come una sterile ripetizione e non come una critica costruttiva alla sentenza impugnata.
Terzo Motivo: Genericità sulla Pena Inflitta
Infine, la doglianza relativa all’eccessività della sanzione è stata anch’essa giudicata priva di specificità. La Corte territoriale aveva spiegato di aver determinato la pena tenendo conto sia degli elementi a favore dell’imputato (portati dalla difesa) sia della gravità oggettiva della condotta. Il ricorrente, nel suo atto, non ha mosso alcuna critica logica o giuridica a questo bilanciamento, limitandosi a lamentare una pena sproporzionata in modo astratto. Per la Cassazione, non confrontarsi con gli argomenti logici e corretti del giudice di merito rende il motivo di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica specifica e argomentata rivolta direttamente alla sentenza che si intende impugnare. In questo caso, tutti e tre i motivi sono stati respinti perché non ‘dialogavano’ con le motivazioni della Corte d’Appello, ma si limitavano a reiterare posizioni già superate. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. Un ricorso per Cassazione efficace deve essere un atto ‘chirurgico’, capace di individuare i vizi logici o giuridici specifici della decisione impugnata e di argomentare in modo puntuale contro di essi. La genericità, la ripetitività e la mancanza di confronto con il ragionamento del giudice precedente trasformano l’impugnazione in un atto sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse.
 
Perché un motivo di ricorso sulla prescrizione può essere dichiarato inammissibile?
Un motivo sulla prescrizione viene dichiarato inammissibile se non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata che ne escludono l’operatività, come ad esempio il riconoscimento della recidiva, la quale sposta in avanti il termine necessario a prescrivere.
Cosa rende un ricorso ‘riproduttivo’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato ‘riproduttivo’ quando si limita a ripetere censure e argomenti già adeguatamente esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza criticare specificamente il ragionamento giuridico della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35332  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Nfissi
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla assenta intervenuta prescrizione per alcune condotte contestate, risulta manifestamente infondato oltre che privo di specificità i in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale apparato argomentativo , là dove da /atto del riconoscimento della recidiva che sposta il termine prescrizionale in avanti (v. p. 11 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito / che hanno evidenziato la presenza di un precedente grave e specifico indicativo di una maggiore colpevolezza (v. p. 11 della sentenza impugnata);
Rilevato, infine, che il terzo motivo di ricorso, relativo all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con i corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale la quale ha valorizzato la congruità della pena irrogata, tenuto conto sia degli elementi favorevoli rappresentati dalla difesa, sia della gravità della condotta accertata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025