Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Esigenza di Specificità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile per genericità non ha alcuna possibilità di successo, sottolineando l’importanza di confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata. Analizziamo insieme un’ordinanza che ribadisce questo principio fondamentale del diritto processuale penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che punisce i fatti di lieve entità legati al traffico di sostanze stupefacenti. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
I Motivi del Ricorso
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava il cosiddetto ‘vizio di motivazione’. In particolare, l’imputato lamentava che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione delle prove e fosse incorsa in un ‘travisamento della prova’, arrivando a una conclusione errata sulla sua responsabilità penale. Secondo la difesa, la sentenza di secondo grado presentava una motivazione carente e illogica, tale da giustificarne l’annullamento.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non sono entrati nel merito della questione, ovvero non hanno riesaminato le prove per accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. La loro decisione si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità del ricorso stesso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni della sua decisione. Il ricorso è stato giudicato, oltre che generico, ‘privo di specificità’. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello erano astratte e non si confrontavano in modo puntuale e dettagliato con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dai giudici di secondo grado. La Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione ‘logica, congrua e immune da vizi’. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorrente avrebbe dovuto smontarla pezzo per pezzo, indicando con precisione dove e perché il ragionamento del giudice fosse errato. Invece, si è limitato a una contestazione generica, insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un insegnamento pratico fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. Non è sufficiente affermare che una sentenza sia ‘sbagliata’ o che la sua motivazione sia carente. È indispensabile che il ricorso per cassazione sia un atto specifico, che analizzi criticamente la decisione impugnata e ne evidenzi le contraddizioni, le illogicità o gli errori di diritto in modo circostanziato. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito senza un confronto diretto con la motivazione del giudice d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e privo di specificità, in quanto non si confrontava in modo adeguato con le risposte logiche e congrue fornite dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
Cosa contestava il ricorrente?
Il ricorrente contestava un vizio di motivazione e un travisamento della prova, sostenendo che la Corte d’Appello avesse valutato erroneamente le prove a suo carico per affermarne la responsabilità penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35313 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO/25 Papa
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti 73, co. 5, d.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso, concernente il vizio di motivazione anche per travisamento della prova circa la sussistenza della responsabilità per il reato contestato per erronea valutazione delle prove in esame, è, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le risposte rese dalla Corte territoriale con motivazione logica, congrua e immune da vizi (v. p. 5-6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025