Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si impugna una sentenza, non basta semplicemente dissentire. È necessario articolare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non si confrontavano adeguatamente con la decisione dei giudici di merito. Questa ordinanza offre un’importante lezione sulle conseguenze di un appello mal formulato.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un controllo stradale durante il quale veniva contestata a un automobilista la mancanza di copertura assicurativa del veicolo. In risposta all’esecuzione del sequestro dell’autovettura da parte delle forze dell’ordine, l’individuo reagiva con minacce. A seguito di ciò, veniva condannato nei primi due gradi di giudizio. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un esito diverso.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso presentati dalla difesa, bocciandoli entrambi in modo netto. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Il Primo Motivo: la Genericità della Critica
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato affetto da ‘genericità’. La difesa criticava la motivazione della Corte d’Appello riguardo all’accertamento delle condotte di reato. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto tale critica infondata, sottolineando che la Corte territoriale aveva, al contrario, ‘congruamente motivato’ sulla correlazione tra la minaccia proferita e l’atto d’ufficio che si stava compiendo (il sequestro del veicolo). Un motivo di ricorso, per essere valido, deve individuare con precisione il punto della motivazione che si contesta e spiegare perché sarebbe illogico o errato, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Il Secondo Motivo: la Semplice Ripetizione di Argomenti
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. Con esso, il ricorrente cercava di ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti (da minaccia a pubblico ufficiale a semplice ingiuria o minaccia comune), ma lo faceva riproponendo la stessa tesi già presentata e respinta nei gradi precedenti. La Cassazione ha evidenziato come mancasse un ‘confronto effettivo’ con le valutazioni, adeguatamente argomentate, del giudice di merito. In pratica, non si può chiedere alla Suprema Corte di essere un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che si limita a ripetere le proprie posizioni senza demolire logicamente quelle della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione, ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una sede per riproporre valutazioni di fatto. La critica a una sentenza deve essere specifica, puntuale e deve attaccare la coerenza logico-giuridica del ragionamento del giudice. Quando un ricorso è vago o si limita a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e rigettate, senza aggiungere nuovi e validi profili di illegittimità, esso non supera il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze pratiche significative. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente non solo vede la sua condanna diventare definitiva, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo condanna a versare una somma alla Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata quantificata in 3.000 euro. Questa sanzione serve da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia in esame, quindi, non solo definisce un caso specifico, ma lancia un messaggio chiaro: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede serietà, precisione e il rispetto delle regole procedurali.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano troppo generici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile?
La legge (art. 616 c.p.p.) prevede che il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti?
No, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge (controllo di legittimità). Tentare di ottenere una diversa qualificazione giuridica riproponendo la stessa prospettazione di parte è un motivo tipico di inammissibilità.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6162 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6162  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIARAVALLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l’atto di ufficio inerente la esecuzione del sequestro dell’autovettura priva di copertura assicurativa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che l’ulteriore motivo di ricorso è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa qualificazione giuridica (ingiuria-minacce) unicamente sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presi COGNOME te