Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e tecnicismo. Non è sufficiente una generica lamentela contro la decisione di un giudice; è necessario articolare critiche specifiche e ben fondate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni troppo astratte. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua formulazione errata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per un reato contro il patrimonio. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Nello specifico, la difesa contestava il modo in cui i giudici avevano valutato la gravità della condotta ai sensi degli articoli 648 e 133 del Codice Penale.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione è cruciale: significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione. Il ricorso è stato fermato al vaglio preliminare di ammissibilità, poiché ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere discusso. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto l’atto di impugnazione. I giudici supremi hanno definito il motivo di ricorso come “generico” e “fondato su argomenti astratti”. In altre parole, la difesa si era limitata a criticare la sentenza in modo teorico, senza un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni specifiche sviluppate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva adeguatamente motivato la gravità del fatto basandosi su elementi concreti come il valore del bene oggetto del reato e le modalità di occultamento utilizzate. Il ricorso, invece, non ha saputo contrapporre a questa analisi una critica specifica, risultando così una sterile lamentela priva di fondamento giuridico.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse difese. È un giudizio di legittimità, in cui si può contestare solo la violazione di legge o un vizio logico palese della motivazione. Per farlo efficacemente, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e direttamente correlati al testo della sentenza che si impugna. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche ulteriori costi per il condannato, rendendo la sua posizione processuale ed economica ancora più gravosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e fondato su argomenti astratti, senza una correlazione specifica con le congrue argomentazioni della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quali elementi si basava la motivazione della sentenza d’appello che il ricorso non ha saputo contestare specificamente?
La motivazione della sentenza d’appello si basava sulla gravità della condotta, desumibile da elementi concreti quali il valore del bene e le modalità di camuffamento adottate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648, quarto comma, e 133 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti astratti senza correlazione con le congrue argomentazioni dalla decisione impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in tema di gravità della condotta desumibile dal valore del bene e dalle modalità di camuffamento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore