Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità
Nel complesso mondo della giustizia penale, l’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle accuse, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il caso di un ricorso inammissibile per genericità, come stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: un appello, per essere valido, deve essere specifico, argomentato e direttamente collegato alla sentenza che si intende impugnare. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo da parte del Tribunale per i reati di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata in toto dalla Corte d’Appello di Roma, che ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato, condannandolo alla pena ritenuta congrua.
Non accettando la decisione, la difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, nel tentativo di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Appello in Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione non risiede nel merito delle accuse, ma nella forma con cui è stato presentato il ricorso. La Suprema Corte ha prontamente rilevato che l’atto era affetto da un vizio insanabile: la genericità. La difesa si era limitata a formulare critiche astratte e non documentate (“apodittici rilievi”) riguardo a presunti vizi di motivazione della sentenza d’appello.
In altre parole, il ricorso non stabiliva una “correlazione critica” con la decisione impugnata. Non venivano contestati in modo puntuale e specifico gli argomenti e le ragioni che avevano spinto i giudici d’appello a confermare la condanna. Questo ha reso l’impugnazione un atto sterile, incapace di innescare un reale controllo di legittimità da parte della Cassazione. Il risultato è stato, inevitabilmente, la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per poter svolgere questo compito, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione quali parti della motivazione contesta e per quali ragioni giuridiche.
La Corte ha ritenuto che il ricorso presentato mancasse completamente di questo livello di dettaglio. L’assenza di un riferimento puntuale agli argomenti spesi dai giudici territoriali ha svuotato di contenuto l’impugnazione, rendendola una mera espressione di dissenso priva di fondamento giuridico specifico. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito di un ricorso formalmente inaccettabile, i giudici hanno dovuto dichiararlo inammissibile, senza neppure esaminare se vi fossero cause di esonero da responsabilità.
Le Conclusioni: Conseguenze della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze molto concrete per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, è stato anche condannato a versare una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. 
Questo caso serve da monito sull’importanza cruciale della tecnica redazionale negli atti giudiziari. Un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un documento chirurgico, capace di individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata e di argomentarli solidamente. La genericità e l’astrattezza non solo non portano al risultato sperato, ma comportano anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
 
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità del suo unico motivo. La difesa si è limitata a rilievi apodittici, senza avanzare una critica specifica e correlata alle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per i delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4445  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/12/2022, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputa NOME in ordine ai delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravat condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
-rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità dell’unico motivo articolato in privo di qualsiasi correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla Corte di me essendosi il difensore limitato ad apodittici rilievi in ordine ad asseriti vizi di motivazio alcun puntuale riferimento agli argomenti spesi dai giudici territoriali a fondamento del r del gravame d’appello;
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente