Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È fondamentale rispettare precisi requisiti formali, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Con l’ordinanza n. 4429 del 2024, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine della procedura penale: la necessità di formulare censure specifiche e dettagliate, che consentano al giudice di esercitare un controllo effettivo sulla decisione impugnata.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il delitto di ricettazione. Non accettando la decisione dei giudici di merito, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo con cui lamentava sia una violazione di legge sia un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘generico ed indeterminato’. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale.
Questo articolo impone a chi impugna una sentenza di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si era limitato a una critica generica senza indicare gli elementi concreti alla base delle censure. In sostanza, non ha permesso alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. La Corte d’Appello, infatti, aveva già sottoposto ad adeguato scrutinio le argomentazioni difensive, esponendo compiutamente le ragioni che giustificavano la conferma della condanna.
Le conseguenze economiche del ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente analizzato il ‘gravame difensivo’ in punto di responsabilità e pena, spiegando in modo completo le ragioni della sua decisione. A fronte di una motivazione così strutturata, il ricorso dell’imputato appariva privo di consistenza, in quanto non indicava ‘gli elementi che sono alla base delle censure formulate’. Questa mancanza ha reso impossibile per il giudice di legittimità esercitare il proprio ruolo di controllo, trasformando di fatto il ricorso in un atto inefficace.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un’importante lezione pratica. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, richiede un’elevata perizia tecnica. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione, ma è necessario ‘smontare’ la motivazione del giudice precedente, indicando con precisione i vizi logici o le violazioni di legge. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia di un contraddittorio effettivo e di una giustizia efficiente.
 
Quando un ricorso per cassazione può essere considerato ‘generico’?
Secondo la Corte, un ricorso è generico quando non indica gli elementi specifici che sono alla base delle censure formulate, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Quale requisito normativo deve rispettare un ricorso per non essere ritenuto indeterminato?
Il provvedimento evidenzia che il ricorso deve rispettare i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale, che impone l’enunciazione specifica dei motivi di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4429  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINAN2:A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli c confermava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione ascritt rubrica;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge difetto di motivazione della sentenza impugnata è generico ed indeterminato perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a front motivazione che ha sottoposto ad adeguato scrutinio il gravarne difensivo in punto d responsabilità e pena, esponendo compiutamente le ragioni che giustificano la reiezione, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorn:?nte al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente