Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile può vanificare ogni sforzo difensivo, trasformando un tentativo di ottenere giustizia in una condanna a ulteriori spese. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a questa conseguenza.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato, emessa in primo grado dal Tribunale di Palermo e successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
I motivi del ricorso: una critica generica alla pena
Il fulcro del ricorso verteva su un unico motivo: una presunta errata determinazione della pena. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero applicato correttamente i criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale per la commisurazione della sanzione. In particolare, si lamentava che non fosse stata fornita una spiegazione adeguata per la mancata applicazione di una “pena ancor più mite” rispetto a quella inflitta.
Tuttavia, la critica si è rivelata essere una mera lamentela, priva di argomentazioni specifiche e di un confronto puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata.
La decisione della Corte: il ricorso inammissibile e le sue conseguenze
La Corte di Cassazione ha liquidato rapidamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a critiche generiche e astratte.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle motivazioni, i giudici supremi hanno evidenziato come l’unico motivo proposto si limitasse a lamentare, in maniera del tutto generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione della sentenza d’appello. Il ricorrente non ha indicato quali specifici passaggi della decisione fossero errati né ha fornito argomenti giuridici concreti a sostegno della sua tesi. Un ricorso formulato in questi termini è considerato “aspecifico” e, come tale, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali consolidati che affermano come la genericità dei motivi renda il ricorso inidoneo a introdurre un valido tema di discussione davanti al giudice di legittimità.
Di conseguenza, all’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Le conclusioni: cosa impariamo da questa ordinanza
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnicamente ineccepibile. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione dei giudici; è necessario articolare critiche precise, puntuali e giuridicamente fondate, confrontandosi analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma rappresenta anche un aggravio di costi per l’assistito. La specificità e la chiarezza espositiva non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per garantire l’accesso alla giustizia e l’efficacia della difesa.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era generico e aspecifico. Si limitava a lamentare una presunta carenza di motivazione sulla determinazione della pena, senza fornire argomentazioni concrete e dettagliate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa decisione sulla redazione di un ricorso per cassazione?
Questa decisione insegna che i motivi di un ricorso per cassazione devono essere estremamente specifici e devono confrontarsi in modo analitico con la sentenza impugnata. Le lamentele generiche o astratte non sono sufficienti e portano inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità con conseguente condanna a spese e sanzioni.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34628  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRICIGNANO DI AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(a)
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 4 cod. pen. emessa dal tribunale di Palermo il 10 maggio 2023.
Il ricorrente deduce, in termini del tutto generici, vizi di motivazione quanto alla determinazione della pena, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero fatto corretta applicazione dell’art. 133 cod. pen. e non avrebbero spiegato perché non sia stata ritenuta applicabile una «pena ancor più mite rispetto a quella irrigata nel corso del giudizio di primo grado».
Rilevato che l’unico motivo di ricorso si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carénza o illogicità della motivazione, sicché il ricorso è aspecifico e, perciò, inammissibile (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949).
Ritenuto che all’inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025