Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, non può limitarsi a enunciare le proprie critiche, ma deve articolarle con ragioni precise. Quando ciò non avviene, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con condanna alle spese per l’imputato. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Stalking al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Verona e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), meglio noto come stalking, e di violazione di domicilio (art. 614 c.p.).
Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi principali:
1. Carenza di motivazione della sentenza d’appello.
2. Eccessività della pena inflitta.
3. Erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Questi motivi, tuttavia, sono stati presentati in modo estremamente sintetico, senza un’adeguata argomentazione a loro sostegno.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente qualificato come ricorso inammissibile. Il problema non risiedeva nella potenziale fondatezza delle critiche, ma nel modo in cui erano state formulate. I giudici hanno evidenziato che i motivi erano stati “unicamente enunciati senza essere accompagnati dalle ragioni giustificative delle doglianze”.
In pratica, l’avvocato si era limitato a elencare i presunti vizi della sentenza impugnata, omettendo di spiegare perché la motivazione fosse carente, perché la pena fosse eccessiva o perché la qualificazione giuridica fosse errata. Questa genericità ha impedito alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Cassazione non riesamina i fatti, ma controlla che le sentenze precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano una motivazione logica e non contraddittoria. Per fare ciò, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione i punti della sentenza che contesta e le ragioni giuridiche della sua critica.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esente dai descritti vizi logici”, esplicitando le ragioni del proprio convincimento. A fronte di una motivazione completa e argomentata, un ricorso generico, che non si confronta specificamente con le argomentazioni del giudice di merito, non ha alcuna possibilità di essere accolto. L’atto di impugnazione si è rivelato, quindi, uno strumento inefficace, che non ha fatto altro che confermare la condanna e aggiungere ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e una critica puntuale della sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare dissenso; è necessario costruire un’argomentazione solida, capace di far emergere i vizi di legittimità del provvedimento. In mancanza di tale specificità, l’esito è segnato: il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Una lezione chiara sull’importanza del rigore e della tecnica nella redazione degli atti giudiziari.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di impugnazione (carenza di motivazione, eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica) erano stati solo elencati, senza essere supportati da specifiche argomentazioni o ragioni giustificative.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quali reati era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di atti persecutori (stalking), previsto dall’art. 612-bis del codice penale, e per il reato di violazione di domicilio, previsto dall’art. 614 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BADIA POLESINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 21 marzo 203 che ha confermato la pronunzia di condanna del GUP del Tribunale di Verona del 30 settembre 2022 per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. e del reato di cui all’art.614 cod. pen. di violazione d domicilio.
-Ritenuto che i motivi di ricorso -rappresentati dalla carenza di motivazione ex art.129 cod. proc. pen., dalla eccessività della pena e dalla erronea qualificazione giuridica del fatto- sono unicamente enunciati senza essere accompagnati dalle ragioni giustificative delle doglianze e r sultano per questo essere del tutto generici a fronte di una motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 6,7,8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2023 sigliere estensore