Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Diritto di Impugnazione
L’esito di un processo non sempre si conclude con l’analisi del merito della questione. A volte, un’impugnazione si ferma prima, dichiarata non scrutinabile. È il caso del ricorso inammissibile, un istituto che segna il confine tra un legittimo diritto di difesa e un tentativo non consentito di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene respinto per la sua genericità, confermando principi fondamentali della procedura penale.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Gli imputati lamentavano sia un vizio di motivazione che un’errata applicazione della legge penale in relazione a diversi articoli del codice penale e di procedura penale. Nello specifico, le doglianze riguardavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti che avevano portato alla loro condanna per un grave reato contro il patrimonio. Uno dei due ricorrenti, inoltre, contestava specificamente il trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenendolo sproporzionato.
La Valutazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati rapidamente, definendoli ‘generici’. Ma cosa significa esattamente? Secondo i giudici, i ricorrenti non hanno mosso una critica argomentata e specifica alla sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si sono limitati a una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esposti e puntualmente respinti nel secondo grado di giudizio.
In sostanza, l’appello alla Cassazione era una copia di quello presentato in precedenza, senza un’analisi critica delle ragioni per cui la Corte d’Appello aveva disatteso quelle stesse argomentazioni. Questo tipo di ricorso, secondo la Corte, è solo ‘apparente’ e non assolve alla funzione di evidenziare vizi logico-giuridici della sentenza impugnata. Inoltre, i motivi miravano a una rivalutazione delle prove e a una rilettura alternativa dei fatti, attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Il Motivo sul Trattamento Punitivo
Anche la censura relativa alla determinazione della pena è stata respinta. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello fosse ‘sufficiente e non illogica’ e che avesse adeguatamente considerato le argomentazioni difensive. Anche in questo caso, il ricorso non ha evidenziato una violazione di legge o un vizio logico manifesto, ma ha tentato di sollecitare una nuova valutazione discrezionale, non consentita in questa sede.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se i giudici dei gradi precedenti abbiano ‘scelto bene’. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il ragionamento seguito nella sentenza sia logico, coerente e completo.
Un ricorso, per essere ammissibile, deve quindi individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata, spiegando perché il ragionamento del giudice di merito è errato dal punto di vista giuridico o logico. Ripetere semplicemente le proprie tesi difensive, già vagliate e respinte, equivale a chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, cosa che la legge non le permette. La dichiarazione di inammissibilità è, dunque, la sanzione processuale per un uso improprio dello strumento dell’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e argomentativo. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario dimostrare, con argomenti specifici e pertinenti, dove e perché quella sentenza viola la legge o presenta un difetto di logica insanabile. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro per ciascun imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Significa ripetere meccanicamente e senza un’adeguata critica le stesse argomentazioni già presentate e disattese nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2185 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
A-e2x
Letti i ricorsi di Diagne OrgrEff:Erg e RAGIONE_SOCIALE;
considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti deducono il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 56, 110 e 628 cod. pen., sono generici poiché fondati su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appell e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata);
che tali motivi sono altresì volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito;
ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso di NOME COGNOME, con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 69 e 133 cod. pen., si riferisce al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere Estensore