Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si presenta un’impugnazione alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questa sia redatta con precisione e rigore. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso conduca a una declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Il Percorso Giudiziario: Dal Furto alla Cassazione
La Condanna nei Primi Due Gradi di Giudizio
La vicenda processuale ha origine da una condanna per due episodi di furto aggravato. Il Tribunale, all’esito di un giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato, unificando i reati sotto il vincolo della continuazione e concedendo le attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti contestate. La decisione del Tribunale era stata successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello, che aveva respinto le doglianze dell’imputato.
L’Approdo in Corte di Cassazione
Non soddisfatto della doppia pronuncia di condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una generica violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento. Questo passaggio rappresenta l’ultimo grado di giudizio di merito, dove la Corte Suprema è chiamata a valutare la corretta applicazione del diritto, non a riesaminare i fatti.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha rapidamente chiuso la questione, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e perentoria: l’estrema genericità dell’atto di impugnazione. L’imputato, infatti, si era limitato a dolersi della mancata assoluzione senza articolare specifiche ragioni di diritto o indicare i dati di fatto che avrebbero dovuto sostenere la sua richiesta.
Cosa Significa ‘Estrema Genericità’ del Ricorso?
Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela generica contro la sentenza impugnata. Deve, al contrario, individuare con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice del grado precedente. Mancando questa specificità, il ricorso si trasforma in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non compete alla Corte di Cassazione. Per questo motivo, la legge ne prevede l’inammissibilità.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che, in questi casi, la parte privata che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Condanna alle Spese e Versamento alla Cassa delle Ammende
Oltre alle spese processuali, la norma prevede il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto equo fissare tale somma in 3.000,00 euro. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, finanziare programmi di reinserimento per i detenuti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono estremamente sintetiche ma giuridicamente ineccepibili. Il Collegio ha evidenziato come le deduzioni del ricorrente fossero totalmente prive delle ragioni di diritto e dei dati fattuali necessari a sorreggere le richieste. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non una mera richiesta di proscioglimento. La genericità dell’impugnazione ha quindi impedito alla Corte di procedere a qualsiasi valutazione, rendendo la declaratoria di inammissibilità un atto dovuto.
Le conclusioni
La presente ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso per Cassazione. La presentazione di un ricorso inammissibile perché generico non solo è un’azione processualmente inutile, ma si rivela anche controproducente dal punto di vista economico per il ricorrente. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende rappresenta un serio deterrente contro l’abuso dello strumento processuale, garantendo che l’accesso alla Suprema Corte sia riservato a questioni giuridiche serie e ben argomentate.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua estrema genericità, in quanto presentava deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenere le richieste formulate.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del caso di furto?
No, la Corte non ha riesaminato i fatti. Ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per una ragione puramente processuale (la genericità dei motivi), senza entrare nel merito della responsabilità penale dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1008 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1008 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 11/02/1982
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 8 aprile 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per due episodi di furto aggravato e, ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato, che si duole della violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento, è inammissibile per la sua estrema genericità, prospettando deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.