Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Genericità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli ostacoli più comuni nel percorso giudiziario, un segnale che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminato nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. Analizziamo il caso di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, il cui appello è stato bloccato sul nascere proprio per queste ragioni.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, ritenendo ingiusta la valutazione di un elemento specifico della sua condanna – la cosiddetta recidiva – decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della decisione, contestando il modo in cui i giudici di merito avevano considerato i suoi precedenti penali nell’applicare la pena.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel vivo della questione. Con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato sulla questione della recidiva, ma semplicemente che il modo in cui il ricorso è stato scritto e presentato non rispettava le regole procedurali necessarie per un’analisi approfondita.
Le Motivazioni: Genericità e Ripetitività
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che ogni avvocato dovrebbe sempre tenere a mente nella redazione di un atto di impugnazione.
1. Motivo Meramente Riproduttivo: Il primo difetto riscontrato è che il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure e argomentazioni che erano già state presentate e adeguatamente valutate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In pratica, l’atto non aggiungeva nuovi elementi di critica alla sentenza d’appello, ma si configurava come una semplice ripetizione di doglianze già respinte.
2. Motivo Obiettivamente Generico: Il secondo, e forse più grave, vizio era la genericità del motivo. Il ricorrente non aveva instaurato un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento logico-giuridico. In questo caso, invece, il motivo di ricorso è stato ritenuto astratto e slegato dalla concreta motivazione che intendeva criticare.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, richiede rigore, specificità e un confronto critico con le decisioni impugnate, pena la chiusura immediata del caso con oneri economici aggiuntivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era, da un lato, una mera riproduzione di censure già valutate nei gradi precedenti e, dall’altro, obiettivamente generico, in quanto non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza che veniva impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32980 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32980 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 25/01/1995
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso
alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8591/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico uffic Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, obiettivamente generico rispe alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr. pagg. 5-6 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.