Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione generica, che non articola in modo chiaro e specifico le proprie censure, rischia di essere dichiarata un ricorso inammissibile. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la recente ordinanza n. 45451 del 2024, che offre un’importante lezione sulla necessità di rispettare i requisiti formali previsti dal codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Taranto. L’imputato era stato condannato per il delitto di tentata estorsione, previsto dagli articoli 56 e 629 del codice penale. Decidendo di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, incentrando la propria critica sulla correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità penale.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi di legge per poter essere esaminato, configurandosi come un ricorso inammissibile.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi di Appello
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Cassazione. Il ricorso è stato giudicato “generico per indeterminatezza” perché non rispettava il dettato dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato a contestare la correttezza della motivazione della sentenza d’appello, senza però indicare quali fossero gli elementi specifici alla base della sua censura. A fronte di una motivazione della Corte territoriale ritenuta “logicamente corretta” dalla Cassazione, il ricorso non ha permesso ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. In altre parole, non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente perché, dove e in che modo lo è, fornendo argomentazioni puntuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’atto di impugnazione non è una semplice lamentela, ma un’analisi critica e specifica del provvedimento che si contesta. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che la difesa articoli i motivi in modo chiaro, dettagliato e autosufficiente. Ogni censura deve essere supportata da riferimenti precisi agli atti processuali e da solide argomentazioni giuridiche. La genericità non paga e, anzi, comporta l’immediata chiusura del processo con la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Cosa significa ricorso inammissibile per genericità?
Significa che l’impugnazione viene respinta senza essere esaminata nel merito perché i motivi presentati sono troppo vaghi e non identificano in modo specifico gli errori legali o fattuali della sentenza contestata, come invece richiesto dalla legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Quale norma specifica è stata violata nel caso di specie?
È stato violato l’articolo 581, comma 1, lettera c) del Codice di procedura penale, il quale stabilisce che i motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sostengono.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TARANTO il 06/02/1987
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui agli art. 56 e 629 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 24/09/2024