Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo di Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede precisione tecnica e argomentazioni rigorose. Un errore comune, come la formulazione di motivi troppo vaghi, può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze negative per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione possa vanificare ogni sforzo difensivo.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato condannato in Corte d’Appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). La difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di secondo grado. L’imputato sosteneva di aver diritto a una riduzione della pena, ma la sua argomentazione non ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘generico’. La Corte ha osservato che la difesa non si era ‘confrontata’ in modo adeguato con le motivazioni della sentenza impugnata. In altre parole, non è sufficiente lamentare una decisione sfavorevole; è necessario analizzare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziarne le presunte falle, le contraddizioni o gli errori di diritto.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva spiegato le ragioni per cui non riteneva di concedere le attenuanti generiche. Il ricorso per Cassazione, invece di smontare quelle specifiche argomentazioni, si è limitato a riproporre la richiesta in modo astratto. Questo approccio viene considerato inaccettabile dalla giurisprudenza costante, poiché trasforma il ricorso in una mera ripetizione di istanze, senza quel livello di critica tecnica che è proprio del giudizio di legittimità.
Le Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di giudizio. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e tecnicamente ineccepibile. Le difese devono concentrarsi non sul semplice dissenso rispetto alla decisione, ma su una critica argomentata e precisa della motivazione della sentenza che si intende impugnare. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento di ulteriori somme e la fine definitiva del percorso processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo motivo è stato ritenuto generico, in quanto non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto del motivo di ricorso?
L’unico motivo di ricorso riguardava la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che erano state negate dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 20/02/1996
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 22321/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pagg.3-4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.