Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile può derivare dalla semplice riproposizione dei motivi d’appello, senza un’analisi critica della sentenza impugnata. Questo non solo preclude un esame nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, ha deciso di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su presunti vizi di motivazione della sentenza della Corte d’Appello, in particolare riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede nella ‘genericità del motivo’. I giudici hanno osservato che il ricorso non era altro che una ‘riproposizione pedissequa’ del motivo già presentato in appello. In altre parole, il difensore si era limitato a copiare e incollare le precedenti argomentazioni, senza il ‘benché minimo confronto’ con le ragioni che la Corte d’Appello aveva utilizzato per respingerle. Questo approccio rende di fatto il ricorso inammissibile perché non svolge la sua funzione, che è quella di criticare in modo puntuale e specifico la decisione di secondo grado.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, un ricorso deve evidenziare errori specifici (errori di diritto o vizi logici) commessi dal giudice precedente. Limitarsi a ripetere argomenti già esaminati e respinti, senza spiegare perché la risposta del giudice d’appello sia stata errata, trasforma il ricorso in un atto sterile. La Corte ha sottolineato che, in assenza di una colpa scusabile del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, la legge prevede una condanna non solo alle spese processuali, ma anche al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è essenziale articolarle in modo specifico, puntuale e critico rispetto alla sentenza che si contesta. Un ricorso generico e ripetitivo è destinato all’inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre all’imposizione di sanzioni economiche. La difesa tecnica deve evolversi a ogni grado di giudizio, adattando le proprie argomentazioni alle motivazioni dei giudici precedenti, per sperare di ottenere un risultato favorevole.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando il motivo è generico e si limita a riproporre le argomentazioni già presentate in appello, senza un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è formulato in modo vago, senza individuare specifici errori nella sentenza contestata. Consiste in una mera ripetizione di argomenti già respinti, senza spiegare perché la decisione del giudice precedente sarebbe sbagliata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32223 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32223 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIETRASANTA il 29/04/1976
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo vizi di motivazione in tema di dolo.
Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo, che consiste nella riproposizione pedissequa del motivo d’appello, senza il benché minimo confronto con gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per disattenderlo.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1’11 luglio 2025.