Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’obbligo di specificità dei motivi
Quando si impugna una sentenza, non basta dissentire. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità porti non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
I fatti del processo
Il caso ha origine da una vicenda di diritto penale fallimentare. Un imprenditore era stato condannato per reati di bancarotta. La Corte di Appello, pur assolvendolo dall’accusa di bancarotta semplice (prevista dall’art. 217 del R.D. 267/1942), aveva confermato la sua responsabilità per i più gravi reati di bancarotta fraudolenta, disciplinati dall’art. 216, comma 1, nn. 1) e 2) del medesimo decreto.
Insoddisfatto della decisione, l’imprenditore decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione con cui lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione in merito alla sua responsabilità penale.
Il ricorso per Cassazione e il vizio di genericità
Il cuore della questione risiede nella natura del motivo di ricorso presentato. Secondo la Suprema Corte, l’argomentazione dell’imputato era viziata da genericità. Invece di contestare punto per punto le ragioni esposte dai giudici d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni e difese che erano già state esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Questo approccio rende l’impugnazione non specifica. La legge, in particolare l’art. 591 del codice di procedura penale, richiede che i motivi di ricorso siano correlati alla decisione impugnata, evidenziando in modo chiaro e puntuale gli errori di diritto o di logica che si ritiene il giudice abbia commesso. Ripetere le stesse difese senza un confronto critico con la motivazione della sentenza d’appello svuota il ricorso della sua funzione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questa mancanza di specificità. I giudici hanno osservato che la genericità del motivo si desumeva dalla palese “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
In sostanza, un ricorso efficace non può essere una semplice riedizione delle difese precedenti. Deve, al contrario, attaccare direttamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza che si contesta, dimostrando perché è errato. Poiché il ricorso in esame non possedeva tale requisito, è stato considerato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Le conclusioni: le conseguenze pratiche della decisione
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna per bancarotta fraudolenta è diventata definitiva, chiudendo ogni ulteriore possibilità di appello. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore tecnico e precisione. Non è sufficiente esprimere dissenso, ma è necessario articolare critiche mirate e specifiche, dimostrando una profonda comprensione della decisione che si intende contestare. In assenza di questi elementi, il rischio di un ricorso inammissibile è concreto, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era considerato generico e non specifico. Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte di Appello, senza criticare in modo mirato la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sua condanna penale è diventata definitiva.
Di quali reati era stato condannato l’imputato in via definitiva?
L’imputato è stato condannato in via definitiva per i reati di bancarotta fraudolenta, previsti dall’articolo 216, comma 1, numeri 1) e 2), del Regio Decreto 267/1942.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31750 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FIRENZE il 13/07/1973
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, nell’assolvere il ricorrente dal reato di cui all’art. 217 R.D. 267/1942, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Co , psliere estensore
Così deciso il 10 settembre 2025
Il Presidente