Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È fondamentale articolare motivi specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con la motivazione del giudice precedente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità porti non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato una precedente condanna emessa dal Tribunale di Ravenna. L’imputato era stato giudicato colpevole per una serie di reati, tra cui quelli previsti dall’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.). La pena inflitta era di otto mesi di reclusione.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta carenza di motivazione della Corte d’Appello riguardo alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento, secondo quanto previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Genericità che Rende il Ricorso Inammissibile
La difesa dell’imputato ha tentato di portare la questione davanti alla Suprema Corte, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato la loro decisione. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, definendolo “del tutto generico e aspecifico”.
Questa valutazione severa deriva dal fatto che il ricorso non specificava quali fossero le ragioni concrete, in fatto e in diritto, per cui la sentenza d’appello sarebbe stata errata. In pratica, il ricorrente si è limitato a una critica generica senza confrontarsi in modo puntuale e costruttivo con le argomentazioni espresse dai giudici di secondo grado. Questo tipo di approccio rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
È cruciale ricordare che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti del processo come se fosse un terzo grado di giudizio, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente, senza vizi giuridici. Un ricorso che non individua specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione, ma si limita a lamentare una presunta ingiustizia, è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha stabilito che la motivazione dei giudici di merito era non solo presente, ma anche ben argomentata e priva di vizi logico-giuridici. Le ragioni che avevano portato al riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato e alla determinazione della pena erano state esposte in modo chiaro e giustificato.
Di conseguenza, il motivo proposto dal ricorrente è stato giudicato incapace di superare il vaglio di ammissibilità. Non avendo puntualizzato le ragioni della doglianza e non essendosi confrontato adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione deve contenere una critica specifica e mirata alla decisione che si intende contestare.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
L’ordinanza si conclude con due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dalla legge in caso di ricorso inammissibile. In primo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o presentate con finalità meramente dilatorie. Questo caso ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia, anche in ultimo grado, è un diritto che deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico, presentando motivi di ricorso chiari, specifici e giuridicamente pertinenti.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato “del tutto generico e aspecifico”. Non puntualizzava le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontava in modo adeguato con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando così l’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata a 3.000,00 euro.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del caso o le prove (giudizio di merito), ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e che la motivazione della loro sentenza sia logica e priva di vizi giuridici. Un ricorso non può chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31592 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 29/11/1977
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ravenna del 18 luglio 2024 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 73, commi 1, 1-bis e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 337, 61 n. 2 cod. pen. (capo B); 582, 585 in relazione all’art. 576, comma 1 n. 5-bis, cod. pen. (capo C).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito be rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore DEPOSITATA Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025 I GLYPH esidente