Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia generica. È fondamentale che l’atto di ricorso sia specifico, dettagliato e conforme ai requisiti di legge. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando chiaramente i contorni della genericità che vizia un’impugnazione.
Il Contesto del Caso: Furto e Duplice Condanna
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, pronunciata in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. All’imputato era stata inflitta una pena di due mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 80,00 euro. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
L’Impugnazione in Cassazione e il Presunto Vizio di Motivazione
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su un unico motivo: un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte dei giudici di secondo grado. Nello specifico, si lamentava la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede la possibilità per il giudice di dichiarare immediatamente l’improcedibilità dell’azione penale in determinate circostanze. Tuttavia, il modo in cui questa doglianza è stata formulata si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per genericità e indeterminatezza. I giudici hanno sottolineato come il motivo di ricorso fosse completamente privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge.
La Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a enunciare un vizio di motivazione senza però:
1. Indicare quali fossero gli elementi specifici della motivazione della Corte d’Appello ritenuti errati.
2. Fornire argomentazioni concrete per dimostrare perché la motivazione fosse illogica o contraddittoria.
3. Consentire alla Corte di Cassazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
In sostanza, l’appello era una critica astratta e non un’analisi puntuale della sentenza impugnata. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’, un ricorso così vago non poteva che essere respinto.
Le Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la precisione e la specificità dei motivi di impugnazione non sono un mero formalismo. Esse costituiscono la garanzia per un corretto funzionamento della giustizia, permettendo al giudice dell’impugnazione di comprendere le censure e di decidere con cognizione di causa. Un ricorso generico non solo è inutile per la difesa, ma comporta anche un aggravio di costi per il ricorrente, rendendo la sua iniziativa processuale controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava gli elementi concreti e le ragioni di diritto a sostegno della critica contro la sentenza impugnata, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa inoltre definitiva.
Cosa richiede la legge per presentare un valido motivo di ricorso?
La legge, in particolare l’art. 581 del codice di procedura penale, richiede che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sostengono. È necessario contestare in modo puntuale la decisione del giudice precedente, non limitandosi a una critica generica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24807 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24807 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in GEORGIA il 19/02/1979
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale torinese che lo dichiarava responsabile del reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 80,00 di multa;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine all’esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. – è generico per indeterminatezz perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quan fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025 r
DEPOSITATA