Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, chiari e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile per genericità dei motivi, una delle ragioni più comuni di rigetto in questa sede.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per i reati di furto in abitazione e furto aggravato, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge nell’applicazione dei criteri per la determinazione della pena, stabiliti dagli articoli 133 e 133bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ma ha respinto l’impugnazione per un vizio procedurale. Oltre a confermare la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i Giudici hanno qualificato il motivo di ricorso come ‘generico’. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a ‘riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame’, ovvero la Corte d’Appello.
In pratica, il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto specifico commesso dalla Corte d’Appello nella sua valutazione, ma ha semplicemente ripetuto le sue lamentele. La Cassazione ha sottolineato che il giudice d’appello aveva già adempiuto al suo onere motivazionale, fornendo un ‘congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti’. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso non individua un vizio specifico, ma si limita a criticare genericamente l’esito, manca del suo requisito fondamentale e deve essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza è un monito importante sull’onere di specificità che grava su chi intende impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Non basta essere in disaccordo con una decisione; è necessario articolare critiche precise, tecniche e giuridicamente fondate, che attacchino specifici passaggi della motivazione della sentenza impugnata. Ripetere argomenti già vagliati e respinti, senza aggiungere nuovi profili di illegittimità, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sulla ricerca di vizi di legittimità concreti, evitando censure generiche che non hanno alcuna possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo è stato ritenuto ‘generico’ dalla Corte. Esso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare un vizio specifico della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando non è specifico, ovvero quando non individua un errore puntuale nella decisione del giudice precedente ma si limita a ripetere ragioni già ritenute infondate, manifestando un dissenso generale senza una critica giuridica mirata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il 13/08/1984
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di primo grado con la ( uale era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 624 bis, commi 1 e 3, 7) e 625, commi 1 e 2 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo – con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’applicazione dei criteri di cui agli artt. 133bis cod. pen. – è generico perché fondato su argomenti che ripropongoi lo le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grava e pertanto, non specifici; nella specie l’onere argomentativo del giucice adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi r nuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ci In condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr rr a euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025 Il cnsgliere estensore GLYPH Il Pre idente