Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere definita un ricorso inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, i requisiti di specificità che ogni ricorso deve possedere per poter essere esaminato nel merito, pena la sua reiezione preliminare con conseguenze onerose per il ricorrente. Approfondiamo insieme i dettagli di questa decisione per capire i principi procedurali applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente era stato condannato per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). In disaccordo con la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede in un’analisi del merito delle accuse, ma in un vizio procedurale fondamentale del ricorso stesso: la sua genericità. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non fossero sufficientemente specifici, come richiesto dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Definito “Generico”?
La Suprema Corte ha spiegato che i motivi di ricorso erano “generici” perché si limitavano a riproporre le medesime argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. In pratica, il ricorso non conteneva una critica mirata e specifica alle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Mancava, secondo i giudici, una reale “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
Questo principio è cruciale: per essere ammissibile, un ricorso non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti. Deve, al contrario, smontare punto per punto il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso la sentenza contestata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi di motivazione. La mancanza di questa specificità trasforma l’atto in un ricorso inammissibile, che non supera il vaglio preliminare della Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità sono severe. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva, senza che la Cassazione abbia potuto esaminare nel merito le censure del ricorrente. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione e la specificità dei motivi sono requisiti imprescindibili. Un ricorso redatto in modo superficiale o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici e non specifici, ovvero quando non criticano puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Per ‘motivo generico’ si intende una ragione di impugnazione che manca di correlazione con la motivazione della decisione contestata. Si tratta di un’argomentazione che non affronta e non confuta specificamente il ragionamento del giudice precedente, risultando così inefficace.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6417 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6417 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 23/08/1977
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 474 cod. pen., è generico poi fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenut infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si.veda, in partic modo, pag. 2 della sentenza impugnata in ordine alle risultanze probatori confortanti entrambi i reati ascrittigli);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla manca di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle pos a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025
Il C nsigl ere Estensore