Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7806 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7806 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 11/04/1967 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE di APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del rico udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che insisteva per l’accoglimento del ric
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di NOME COGNOME per i di ricettazione di una targa (capo K), furto e tentato furto aggravato (capi resistenza a pubblico ufficiale (capo N).
Veniva dichiarata l’estinzione per difetto della condizione di procedibilità del lesioni – anch’esso contestato al capo N), unitamente al reato di resistenza a ufficiale – ed eliminata la relativa pena di “mesi uno di reclusione”, inflitta dal continuazione con la pena determinata per gli altri reati.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduce
2.1. Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi conferma della responsabilità per il reato di ricettazione: si deduceva che le dichi testimoniali poste a fondamento della decisione sarebbero contraddittorie e consentirebbero di ritenere provati gli elementi costitutivi del reato.
Il motivo non supera la soglia di ammissibilità perché aspecifico.
Il ricorso non si confronta con il tenore della motivazione della sentenza impug atteso che il ricorrente si è limitato a contestare la credibilità dei contenuti provenienti da NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo l’esistenza di non meglio specificate contraddizioni che renderebbero fragile il compendio probatorio.
Invero, la Corte di appello rilevava che il ricorrente era stato arrestato in o del tentato furto originariamente contestato al capo K) e che, nell’occasione, lo aveva la disponibilità della targa di provenienza furtiva (pag. 2 della sentenza impu il che, unitamente alla mancanza di giustificazioni sulle ragioni della disponibilità di provenienza furtiva, consentiva di confermare la responsabilità del sunnominato p reato di ricettazione.
Si tratta di una motivazione logica e del tutto aderente alle emergenze process che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
2.2. Violazione di legge (artt. 81 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi quantificazione della pena; veniva confermata la responsabilità per i reati di cui ai M), N).
E, in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato di lesioni per dife condizione di procedibilità, sarebbe stato eliminato solo un mese di reclusione senza intervento riduttivo sulla misura della pena pecuniaria.
La doglianza è manifestamente infondata.
Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il ricorrente – rec – è stato ritenuto responsabile per i reati descritti ai capi C), K), M) e N), qu limitatamente alla condotta di resistenza, mentre la condotta di lesioni, anch’essa d al capo N), veniva dichiarata improcedibile per difetto di querela.
Il tribunale aveva inflitto un aumento per la continuazione relativo al reato di capo N) – con il quale si contestava sia la resistenza a pubblico ufficiale, che le nella misura di “due mesi di reclusione”, senza infliggere alcuno specifico aumento rel alla pena pecuniaria.
Pertanto, la Corte di appello eliminava “un solo mese” di reclusione, imputand all’aumento per la continuazione riferito al reato di lesioni, divenuto improcedib difetto di querela.
Fermo quanto precede, il Collegio osserva come, nel computo della pena, la Corte appello computava correttamente anche l’aumento di pena per il reato contesto al capo
in relazione al quale i giudici di secondo grado ritenevano, con motivazione esplic ampiamente giustificata, di confermare la condanna.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente