Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali del ricorso, chiarendo perché un ricorso inammissibile per genericità non possa superare il vaglio della Suprema Corte. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto svolgimento del processo penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto, pronunciata in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per cassazione tramite il proprio difensore. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando la valutazione dei fatti e l’applicazione delle norme giuridiche da parte dei giudici di merito.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto: la Corte Suprema ha rigettato l’istanza senza entrare nel merito della questione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata su una valutazione della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma esclusivamente su un vizio procedurale dell’atto di impugnazione presentato. Secondo i giudici, il ricorso era “intrinsecamente generico”.
Questa definizione tecnica indica che l’atto mancava degli elementi essenziali per poter essere esaminato. In particolare, non conteneva una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” che giustificassero l’annullamento della sentenza, né forniva “congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. In sostanza, il difensore si era limitato a contestare la decisione in modo vago, senza specificare quali punti della motivazione della Corte d’Appello fossero errati e perché.
Le motivazioni
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Per questo motivo, chi ricorre ha l’onere di indicare in modo chiaro e specifico le presunte violazioni di legge o i vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già risposto in modo “esauriente e logica” ai motivi che erano stati presentati in quella sede. Il ricorso in Cassazione non ha saputo contrapporre argomentazioni nuove o specifiche in grado di scalfire la coerenza del ragionamento dei giudici di secondo grado. La mancanza di specificità ha quindi reso il ricorso inammissibile, trasformandolo in un tentativo sterile di ottenere un nuovo esame del merito.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede rigore, precisione e specificità. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione precedente, ma è necessario articolare critiche mirate, tecnicamente fondate e strettamente collegate alla motivazione della sentenza che si intende contestare. La conseguenza di un ricorso generico è la sua declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’addebito di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “intrinsecamente generico”. Mancava di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno e di specifici riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte di Appello aveva già risposto con motivazione ‘esauriente e logica’?
Significa che, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva già affrontato e risolto in modo completo e coerente i punti sollevati dall’imputato nel precedente grado di giudizio, rendendo le generiche critiche presentate in Cassazione infondate e non meritevoli di ulteriore esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7908 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7908 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 14/08/1983
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 624cod. pen.;
– che, avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferime motivazione dell’atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente