Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia: è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo chiaro, preciso e pertinente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’occasione preziosa per approfondire il concetto di ricorso inammissibile per genericità, un esito che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. L’analisi di questo caso pratico ci aiuta a comprendere quali sono i requisiti essenziali che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Chieti, emessa con il rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Un soggetto era stato condannato a pene distinte per due reati commessi contestualmente: il primo per guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, e il secondo per il porto di oggetti atti ad offendere, secondo l’art. 4 della legge n. 110/1975. Nello specifico, l’imputato era stato trovato alla guida di un’auto in stato di alterazione alcolica e, a bordo del veicolo, erano stati rinvenuti diversi oggetti qualificati dal giudice come armi improprie.
Contro questa sentenza, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso presentato non soddisfaceva affatto questo requisito.
Il ricorrente si era limitato a denunciare un’omessa valutazione sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, ma lo aveva fatto in termini vaghi, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, oltre a confermare la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità del motivo di ricorso. La Corte spiega che il ricorrente ha dedotto l’assenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in modo astratto, senza mai entrare nel merito delle argomentazioni del giudice di primo grado.
Il Tribunale, seppur in modo conciso come spesso accade nelle sentenze di patteggiamento, aveva descritto i fatti in modo sufficiente a giustificare la qualificazione giuridica adottata. Aveva specificato che l’imputato si trovava in stato di ebbrezza e che nel veicolo erano presenti oggetti atti ad offendere, che lo stesso giudice aveva definito come “armi improprie”. Questa descrizione, secondo la Cassazione, dimostra che il giudice di merito aveva compiuto una propria e autonoma valutazione, non limitandosi a ratificare la contestazione iniziale.
Il ricorso, invece, non ha indicato in modo preciso quale fosse l’errore commesso dal Tribunale. Non ha spiegato perché la qualificazione giuridica fosse errata, né ha proposto una qualificazione alternativa motivata. In sostanza, è venuto meno a quel dovere di “confronto” con il provvedimento impugnato che è essenziale per un’impugnazione efficace. Un ricorso è considerato generico quando non indica in modo comprensibile la natura della doglianza e le sue ragioni, risultando di fatto incomprensibile nel suo obiettivo critico.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: la specificità non è un mero formalismo. È l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che l’atto:
1. Analizzi criticamente la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone i passaggi ritenuti erronei.
2. Indichi in modo chiaro e preciso le norme che si assumono violate e le ragioni di tale violazione.
3. Sia autosufficiente, ovvero contenga tutti gli elementi necessari a far comprendere al giudice la questione sollevata, senza che debba ricercare altri atti processuali.
Le conseguenze di un ricorso generico non sono banali. Oltre alla delusione di vedersi respingere l’impugnazione senza un esame nel merito, vi è una condanna certa al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammonta a 3.000 euro. Ciò sottolinea la responsabilità del difensore nella redazione di un atto che sia non solo fondato nel diritto, ma anche impeccabile nella forma e nella struttura argomentativa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua assoluta genericità e mancanza di specificità. Il ricorrente ha criticato la qualificazione giuridica dei fatti in modo vago, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare in modo preciso e comprensibile le ragioni della sua doglianza.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo è considerato generico quando non individua il punto specifico della decisione che si contesta e non espone le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica. In pratica, si limita a una lamentela astratta senza fornire alla Corte gli strumenti per valutare la fondatezza dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla mancata revisione della sentenza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9089 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in ALBANIA il 03/01/1993
avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di Chieti
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 27 novembre 2024, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Chieti ha applicato a Eno Shoti le pene di un mese di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 codice della strada, e di quattro mesi di arresto ed euro 700 di ammenda, sostituita questa seconda pena detentiva con quella di 1200 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, commessi il 31/03/2023.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, per l’omessa valutazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua assoluta genericità e mancanza di specificità.
Il ricorrente deduce l’assenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in merito alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma in termini del tutto generici e senza confrontarsi con la motivazione stessa che, nella parte iniziale, in cui sono descritti i fatti come verificatisi, risulta valutare sufficientemente la loro corretta qualificazione giuridica. Il giudice ha affermato, infatti, che il ricorrente è stato trovato in stato di ebbrezza a bordo di un’auto, sulla quale eranb detenuti vari oggetti atti ad offendere, che sono descritti nell’imputazione e che lo stesso giudice afferma avere natura di arma impropria. La correttezza della qualificazione giuridica dei due reati emerge pertanto, con evidenza, da tale descrizione, che dimostra come il giudice abbia proceduto alla sua autonoma valutazione, senza limitarsi a prendere atto della contestazione.
La sentenza contiene, dunque, una sufficiente, anche se concisa, valutazione circa la correttezza della qualificazione giuridica, ed il ricorrente non ne deduce l’erroneità.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile, perché del tutto generico e privo di specificità, tanto da non indicare in modo preciso e comprensibile la natura della doglianza e le sue ragioni, oltre a non confrontarsi con il provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in
mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente