Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di Chieti
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 27 novembre 2024, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Chieti ha applicato a Eno RAGIONE_SOCIALE le pene di un mese di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 codice della strada, e di quattro mesi di arresto ed euro 700 di ammenda, sostituita questa seconda pena detentiva con quella di 1200 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, commessi il 31/03/2023.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, per l’omessa valutazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua assoluta genericità e mancanza di specificità.
Il ricorrente deduce l’assenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in merito alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma in termini del tutto generici e senza confrontarsi con la motivazione stessa che, nella parte iniziale, in cui sono descritti i fatti come verificatisi, risulta valutare sufficientemente la loro corretta qualificazione giuridica. Il giudice ha affermato, infatti, che il ricorrente è stato trovato in stato di ebbrezza a bordo di un’auto, sulla quale eranb detenuti vari oggetti atti ad offendere, che sono descritti nell’imputazione e che lo stesso giudice afferma avere natura di arma impropria. La correttezza della qualificazione giuridica dei due reati emerge pertanto, con evidenza, da tale descrizione, che dimostra come il giudice abbia proceduto alla sua autonoma valutazione, senza limitarsi a prendere atto della contestazione.
La sentenza contiene, dunque, una sufficiente, anche se concisa, valutazione circa la correttezza della qualificazione giuridica, ed il ricorrente non ne deduce l’erroneità.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile, perché del tutto generico e privo di specificità, tanto da non indicare in modo preciso e comprensibile la natura della doglianza e le sue ragioni, oltre a non confrontarsi con il provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in
mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente