Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia le Impugnazioni Generiche
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più negativi per chi decide di impugnare una sentenza. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale: non basta lamentarsi, bisogna contestare punto per punto le ragioni del giudice. Analizziamo un caso pratico che illustra perfettamente perché la specificità è cruciale nel processo penale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 116, comma 15, del Codice della Strada, per essere stato sorpreso alla guida di un veicolo pur avendo la patente di guida revocata.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità sia in relazione al trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati con estrema severità. I giudici hanno definito le argomentazioni dell’imputato come “assolutamente generiche”. Invece di contestare specifici passaggi della sentenza d’appello o di evidenziare precise contraddizioni logiche, il ricorrente si era limitato a una sterile lamentela sulla presunta carenza di motivazione.
Questo approccio è stato considerato del tutto inefficace. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione non può consistere in una critica astratta, ma deve necessariamente confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata. In altre parole, chi ricorre ha l’onere di spiegare perché, esattamente, le ragioni del giudice precedente sono sbagliate, e non può semplicemente ignorarle.
Le Motivazioni della Decisione
Per motivare la sua decisione, la Cassazione ha richiamato un importante principio di diritto, già affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8825 del 2017). Secondo tale principio, i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono vaghi e indeterminati, ma anche quando manca la “necessaria correlazione” con le ragioni della decisione impugnata.
Proporre un’impugnazione significa instaurare un dialogo critico con la sentenza che si contesta. Se il ricorso ignora completamente le argomentazioni del giudice precedente, il dialogo non avviene e l’atto perde la sua funzione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso serve da monito: un’impugnazione, specialmente in Cassazione, non è un tentativo generico di ottenere una revisione del processo. È un atto tecnico che richiede precisione, specificità e un confronto diretto e puntuale con la logica giuridica della sentenza che si intende demolire. Un ricorso inammissibile perché generico rappresenta non solo una sconfitta legale, ma anche un inutile dispendio di tempo e risorse economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni presentate erano assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e non si confrontavano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi a lamentare una generica carenza di motivazione.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono avere una “necessaria correlazione” con la sentenza?
Significa che l’appellante non può ignorare le ragioni fornite dal giudice nella sentenza che contesta. Deve invece analizzare quelle ragioni e spiegare specificamente perché le ritiene errate. Un’impugnazione che non fa questo è considerata priva della necessaria correlazione e quindi inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 07/05/1968
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 dicembre 2023, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia del 14 dicembre 2022, con cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, per essere stato sorpreso alla guida senza essere in possesso della patente, in quanto revocata;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione;
posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
ere estensore GLYPH
Il Presidente