Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice; è necessario articolare critiche giuridicamente fondate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano troppo generici. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente formulata.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Appello
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di rapina aggravata, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidandosi al proprio difensore per sostenere le sue ragioni.
I motivi di ricorso si concentravano su due punti principali:
1. Erronea applicazione della legge penale (art. 628 c.p.): Secondo la difesa, la condotta dell’imputato non integrava il reato di rapina, poiché non sarebbe emersa alcuna violenza dalle dichiarazioni della persona offesa. Inoltre, si contestava la certezza sull’uso di un’arma, che non era mai stata ritrovata.
2. Vizio di motivazione: La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente e contraddittoria, in quanto il turbamento psicologico della vittima era stato causato dalla mera percezione di un’arma, la cui esistenza non era mai stata provata.
Perché un Ricorso Generico è un Ricorso Inammissibile
Nonostante le argomentazioni proposte, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, definendo il ricorso presentato come “generico e, dunque, aspecifico”. Questo giudizio severo si fonda su un principio cardine del processo di cassazione: la Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Il ricorrente, secondo la Corte, si era limitato a opporre una “generica censura di erroneità della motivazione”, accompagnandola con una “valutazione alternativa di singoli elementi processuali”. In altre parole, invece di evidenziare specifici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento dei giudici di merito, la difesa aveva semplicemente riproposto una propria lettura dei fatti, sperando in un riesame che la Cassazione non può compiere.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando un proprio precedente consolidato (Sentenza n. 30918 del 2015). In tale pronuncia, si era già stabilito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitano a lamentare genericamente la mancata valutazione di una tesi alternativa. Per essere ammissibile, un ricorso deve indicare “precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione”, dimostrando come queste abbiano inciso negativamente sulla decisione finale.
Nel caso di specie, l’appello non ha raggiunto questo standard. Le critiche mosse erano astratte e non si confrontavano specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte ha quindi concluso che un simile approccio non costituisce una valida censura di legittimità, ma un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito della causa.
Le conclusioni
La decisione è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa declaratoria comporta due conseguenze negative per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più pesante, è la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene comminata perché la Corte ha ravvisato “profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto senza la dovuta diligenza e consapevolezza dei suoi limiti.
Questo provvedimento serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure serie, specifiche e giuridicamente pertinenti. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito non solo è destinato al fallimento, ma può anche comportare significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto generico e aspecifico. I motivi presentati si limitavano a una critica generale e a una valutazione alternativa delle prove, senza individuare precise carenze o illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la declaratoria di inammissibilità per il ricorrente?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (fissata in 3.000 euro) a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
È sufficiente proporre una tesi alternativa per avere successo in Cassazione?
No. La Corte ha ribadito che è inammissibile un ricorso che si limita a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dai giudici. È necessario, invece, indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione della sentenza impugnata che siano in grado di incidere sulla sua capacità dimostrativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51791 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51791 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il 03/05/1985
avverso la sentenza del 19/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 19/4/2017 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che lo condannava per il reato di rapina aggravata.
Deduce:
1.1. GLYPH icazione dell’art. 628, cod.pen. in quanto la condotta Erronea appl non integra la fattispecie di cui all’art. 628, cod.pen.
Si sostiene che dalle dichiarazioni della persona offesa non emergeva alcuna violenza né era certo ci l’imputato avesse usato un’arma che, peraltro, non è mai stata ritrovata.
1.2. GLYPH contraddittorietà della motivazione. Mancanza e/o
Si evidenzia che il turbamento della persona offesa è stato provocato dal mero fatto che a quella sia parso di vedere un’arma mai ritrovata.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto generico e, dunque, aspecifico.
I ricorrenti si limitano a opporre una generica censura di erroneità della motivazione, accompagnate da una valutazione alternativa di signoli elementi processuali, senza esporre censure di legittimità.
Vale allora ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 30918 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264441).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitatívamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2019