Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Un ricorso inammissibile è l’esito che attende chi si appella alla Corte di Cassazione senza presentare motivi specifici e pertinenti. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio fondamentale, condannando un imputato che si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in secondo grado. Analizziamo insieme questa decisione per capire i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso Giudiziario
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale), ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue richieste si basavano su due punti principali: il riconoscimento della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ e la concessione delle ‘circostanze attenuanti generiche’. L’imputato sperava così di ottenere l’annullamento della condanna o, in subordine, una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea come il semplice disaccordo con la sentenza precedente non sia sufficiente per ottenere un nuovo esame del caso.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su un punto cruciale: la genericità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, il ricorrente non ha mosso critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, si è limitato a ‘reiterare argomenti già correttamente valutati’ nel precedente grado di giudizio. Questo approccio rende il ricorso ‘strutturalmente generico’ e, di fatto, non si confronta realmente con le ragioni esposte dai giudici d’appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che non evidenzia vizi di questo tipo, ma si limita a riproporre le proprie tesi difensive, non può essere accolto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile articolare motivi di ricorso specifici, che attacchino direttamente la logica giuridica della sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi di motivazione. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni difensive è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori spese.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono strutturalmente generici e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere argomenti già valutati.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono “generici”?
Significa che il ricorrente non ha sollevato critiche puntuali e specifiche contro la decisione del giudice precedente, ma ha solo riproposto le stesse tesi difensive senza argomentare perché la motivazione della sentenza appellata sarebbe errata o illogica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47831 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47831 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 14306/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla configurabilità della causa di non punib particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generic
Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l’imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.