Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche una tecnica argomentativa precisa e puntuale. Quando un appello si rivela debole nelle sue fondamenta, il rischio è quello di incappare in una declaratoria di ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario confrontarsi criticamente e specificamente con la decisione che si sta impugnando. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Un Appello per Ricettazione
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si concentrava su un unico motivo: la contestazione dell’elemento psicologico del reato. Secondo il ricorrente, mancava la prova della sua consapevolezza riguardo alla provenienza illecita dei beni, un elemento essenziale per configurare il delitto di ricettazione. Inoltre, lamentava un’omessa motivazione da parte dei giudici di secondo grado su questo specifico punto.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso una decisione netta, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, valutando la correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione stesso. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava la soglia di ammissibilità, impedendo di fatto una nuova valutazione della questione.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘generico’. La legge, in particolare l’articolo 591 del codice di procedura penale, prevede che un ricorso debba essere specifico per essere ammesso. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le medesime ragioni già discusse e, soprattutto, respinte in modo ineccepibile dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende l’impugnazione inefficace.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che l’inammissibilità deriva direttamente dalla mancanza di specificità del motivo. Ripetere argomenti già vagliati e disattesi senza indicare le specifiche lacune o errori logico-giuridici presenti nella motivazione della sentenza impugnata equivale a non presentare un vero motivo di critica. È come bussare a una porta senza avere la chiave giusta: la porta non si aprirà.
La Mancanza di Correlazione con la Sentenza Impugnata
Un punto cruciale sottolineato dai giudici è la ‘mancanza di correlazione’ tra le ragioni del ricorso e quelle della decisione appellata. Un ricorso efficace deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che contesta, smontandone, pezzo per pezzo, il ragionamento. Se l’atto si limita a ripetere una tesi difensiva astratta, senza calarla nella realtà processuale e senza dimostrare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, il ricorso perde la sua funzione e viene inevitabilmente respinto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile saperle articolare in modo specifico, pertinente e critico rispetto alla sentenza che si vuole demolire. La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte in modo esauriente dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo di ricorso generico’ in questo contesto?
Significa che il motivo di appello non era specifico e mancava di una correlazione diretta con le ragioni esposte nella decisione impugnata. Invece di contestare puntualmente il ragionamento del giudice di secondo grado, il ricorso ripeteva argomenti già esaminati, rendendolo inefficace ai fini dell’ammissibilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47441 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47441 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’omessa motivazione e l’inosservanza della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del (segnatamente all’insussistenza dell’elemento psicologico del reato ricettazione), è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stess ragioni già discusse e disattese in modo ineccepibile, dal giudice del gravame veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a ment dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla manca di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle po a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore