Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere valutata nel merito, deve essere specifica e non generica. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma comporti anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verona, che, all’esito di un giudizio abbreviato, riconosceva un imputato responsabile per i reati di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti pesanti. Successivamente, la Corte d’Appello di Venezia riformava parzialmente la decisione: assolveva l’imputato dal capo d’accusa relativo alla cessione, ma confermava la condanna per la detenzione, rideterminando di conseguenza la pena.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi principali:
1. Mancata motivazione sulla non applicabilità dell’art. 129 c.p.p. (proscioglimento immediato).
2. Eccessività della pena inflitta.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
La Valutazione della Cassazione su un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha liquidati rapidamente, definendo il ricorso “manifestamente infondato”. Questo giudizio si basa su una constatazione precisa: l’atto di impugnazione era redatto in forma “estremamente vaga” e si limitava a “mere contestazioni generiche”.
In altre parole, il ricorrente non ha individuato specifici vizi logici o errori di diritto nella sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre una generica doglianza, priva delle necessarie argomentazioni a supporto. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il fatto nella sua interezza, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non basta lamentare una pena eccessiva o una qualificazione errata; è necessario spiegare perché la decisione dei giudici di merito sarebbe sbagliata, citando le norme violate o evidenziando le contraddizioni e le illogicità presenti nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico, che non assolve a questo onere, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando che la pronuncia impugnata era, al contrario del ricorso, “corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici”. Il ricorso, invece, era “del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle stesse”. Poiché l’appello era manifestamente infondato e non emergevano ragioni di esonero, la Corte ha applicato rigorosamente quanto previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria per aver intrapreso un’azione giudiziaria palesemente infondata. Questa decisione serve da monito: le impugnazioni, specialmente davanti alla Suprema Corte, devono essere preparate con rigore e specificità, altrimenti il rischio non è solo quello di un rigetto, ma anche di un aggravio di costi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando è redatto in forma estremamente vaga e si limita a mere contestazioni generiche, prive di ragioni di diritto e di dati di fatto a supporto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato manifestamente infondato?
Perché la sentenza della Corte d’Appello era ben motivata e priva di vizi logico-giuridici, mentre il ricorso si limitava a contestazioni generiche senza fornire argomentazioni specifiche o elementi concreti che potessero mettere in discussione la correttezza della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46550 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46550 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TUNISI( TUNISIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 26 settembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Verona il 15 febbraio 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile dei reati di detenzione illecita (capo A) e di cessione (capo B) di droga pesante, fatti commessi entrambi il 26 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con l’aumento per la continuazione tra i reati, alla pena stimata di giustizia, ha invece assolto l’imputato dall’accusa di cui al capo B) e in conseguenza ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta: 1) mancanza di motivazione quanto alla non applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.; 2) eccessività della pena; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia impugnata è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici, mentre il ricorso, redatto in forma estremamente vaga, si limita a mere contestazioni generiche del tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle stesse.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.