Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi secondo la Cassazione
Nel percorso processuale, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultima via per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, l’accesso a questo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. Un ricorso inammissibile è un esito tutt’altro che raro, spesso dovuto a vizi di forma o di sostanza che ne precludono l’esame nel merito. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la genericità dei motivi di ricorso ne determina l’inevitabile reiezione, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Processo: Dal Tentato Furto alla Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per il reato di tentato furto aggravato, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 4 del codice penale. Ritenendo ingiusta la decisione, il suo difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
L’Unico Motivo di Ricorso: La Presunta Omessa Valutazione
La difesa ha lamentato, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, l’omessa valutazione da parte dei giudici di merito di non meglio specificate ’cause di non punibilità’. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento. Questo argomento, tuttavia, si è rivelato il tallone d’Achille dell’intera strategia difensiva.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione della Suprema Corte si articola su due pilastri logico-giuridici che evidenziano la manifesta infondatezza e, soprattutto, la genericità del motivo proposto.
Mancata Indicazione delle Cause Specifiche
In primo luogo, il ricorso è stato considerato vago perché non indicava quali specifiche cause di non punibilità avrebbero dovuto essere prese in considerazione dai giudici. Limitarsi a invocare genericamente l’articolo 129 del codice di procedura penale, senza calare il principio nella realtà concreta del processo, equivale a una critica astratta e non a un motivo di ricorso valido.
Assenza di Confronto con la Sentenza Impugnata
In secondo luogo, e in modo altrettanto decisivo, il ricorso non si è confrontato minimamente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello a sostegno della sentenza di condanna. Un ricorso efficace deve ‘demolire’ pezzo per pezzo la motivazione della decisione che si contesta, evidenziandone gli errori di diritto. In questo caso, la difesa ha ignorato completamente il percorso logico-giuridico seguito dalla corte territoriale, rendendo il proprio motivo di appello sterile e inefficace.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione sono un monito per ogni operatore del diritto. Un ricorso non è un semplice atto di dissenso, ma un’articolata critica tecnica che deve rispettare precisi canoni di specificità e pertinenza. La Corte sottolinea che non è suo compito andare alla ricerca di possibili vizi della sentenza impugnata; è onere del ricorrente individuarli, illustrarli con precisione e dimostrare la loro rilevanza ai fini della decisione. La genericità, al contrario, si traduce in un appello che non svolge la sua funzione critica e che, pertanto, non può essere accolto.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza, precisione e un confronto critico e puntuale con la decisione che si intende contestare. In assenza di questi elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, chiudendo definitivamente la porta della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché eccessivamente generico. In particolare, non specificava quali ’cause di non punibilità’ la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare e non si confrontava con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non articola critiche specifiche e dettagliate contro la decisione contestata, ma si limita a lamentele vaghe o astratte, senza indicare con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45409 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45409 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
è
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME ricorre per cassazione avvers la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sente del Tribunale di Napoli che ha affermato la penale responsabilità dell’imputato ordine al delitto tentato furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma prim 4), cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che contesta, ai sensi dell’art cod. proc. pen., l’omessa valutazione delle cause di non punibilità – è gene sia perché non indica le specifiche cause che in concreto avrebbero dovu indurre a una pronuncia di proscioglimento, sia perché non si confronta con argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale a sostegno della decis assunta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 05/07/2023