Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con le decisioni dei giudici precedenti. È fondamentale presentare argomenti nuovi e specifici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse tesi già respinte in appello. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di ricettazione. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Torino, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione. L’unico motivo del suo ricorso era incentrato su un presunto vizio di motivazione relativo all’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente le prove a suo favore, ma le sue argomentazioni ricalcavano esattamente quelle già presentate e puntualmente respinte nel secondo grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè se l’imputato fosse o meno colpevole), ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità stessa del ricorso presentato.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile?
La ragione di questa decisione risiede in un principio cardine del processo di Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che le doglianze del ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Invece di formulare una critica argomentata contro la logica della sentenza di secondo grado, il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
In altre parole, il ricorso è stato considerato “non specifico” ma soltanto “apparente”. Mancava della funzione tipica dell’impugnazione in Cassazione: quella di evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata, non semplicemente di riproporre le proprie tesi difensive.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un insegnamento pratico fondamentale per chiunque intenda rivolgersi alla Corte di Cassazione. Non basta essere convinti della propria innocenza; è necessario che il ricorso sia strutturato in modo tecnicamente ineccepibile.
Presentare un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini processuali, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Per avere una possibilità di successo, è cruciale che l’atto di impugnazione individui con precisione i vizi della sentenza precedente e li critichi in modo puntuale e argomentato, senza mai trasformarsi in una sterile ripetizione di argomenti già valutati e respinti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Come nel caso esaminato, ciò avviene se il ricorso è generico e si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici’ ma solo ‘apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione critica. Invece di contestare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza, si limitano a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, cosa che non è consentita davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44703 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine a ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione, non è consentito perc fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda pagina 3), dovendosi le stes considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, risolvendosi sostanza in un lettura alternativa del merito non consentita in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente