Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È fondamentale che le critiche siano specifiche, dettagliate e giuridicamente pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile a causa della sua eccessiva genericità comporti non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. Approfondiamo questa ordinanza per capire i principi in gioco.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari per i reati di furto aggravato (ai sensi dell’art. 625, n. 7, del codice penale) e di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. La Corte d’Appello aveva successivamente riformato in parte la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all’imputato, pur confermandone la responsabilità penale e riconoscendo il vincolo della continuazione tra i diversi reati contestati.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato. I giudici hanno stabilito che l’argomentazione dell’imputato fosse affetta da “estrema genericità”. In altre parole, la critica alla sentenza d’appello era formulata in termini così vaghi e astratti da non consentire un esame nel merito.
Nel diritto processuale penale, chi ricorre in Cassazione ha l’onere di indicare con precisione le parti del provvedimento che contesta e di esporre in modo chiaro le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua tesi. Limitarsi a denunciare una generica “illogicità” senza specificare in cosa consista, quali passaggi della motivazione siano viziati e perché, equivale a non presentare una vera e propria censura. Questo vizio procedurale conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha liquidato il motivo di ricorso in poche, ma significative, parole. Ha sottolineato come l’unico motivo fosse “inammissibile perché caratterizzato da estrema genericità”. Questa sintetica motivazione ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono riproporre le medesime questioni già valutate. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per attivare questo controllo, è indispensabile che le critiche siano puntuali e specifiche.
La Corte, una volta dichiarata l’inammissibilità, ha applicato d’ufficio le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile debba essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La decisione in commento è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e della specificità degli atti di impugnazione. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma produce anche effetti pregiudizievoli per il ricorrente. La condanna al pagamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, rappresenta una sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità.
In conclusione, per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano autosufficienti, ovvero che contengano tutti gli elementi necessari per essere compresi e valutati dalla Corte, senza bisogno di fare riferimento ad altri atti. Ogni censura deve essere chiara, specifica e direttamente collegata a vizi tassativamente previsti dalla legge, dimostrando come la sentenza impugnata abbia errato nell’applicazione delle norme o nel suo percorso logico-argomentativo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La Corte non decide se il ricorrente ha ragione o torto, ma si ferma a una valutazione preliminare che ne impedisce l’analisi.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato di ‘estrema genericità’?
Il ricorso è stato ritenuto di ‘estrema genericità’ perché l’imputato si è limitato a lamentare una ‘manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione’ senza specificare quali parti della sentenza fossero illogiche o contraddittorie e senza fornire argomentazioni dettagliate a supporto della sua tesi.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando il suo appello è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (fissata in 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43193 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43193 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca del 6 dicembre 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di furto aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen. e indebito utilizzo di carte di credito o pagamento e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, l’aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile perché caratterizzato da estrema genericità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.