Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo sia formulato in modo specifico e pertinente. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è quello che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
Il caso trae origine dalla condanna in primo grado di due fratelli per il reato di lesioni personali aggravate in concorso. La Corte d’Appello, pur intervenendo per ridurre l’entità delle pene inflitte e concedendo la sospensione condizionale a uno degli imputati, aveva confermato il giudizio di responsabilità.
Insoddisfatti della decisione, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla loro condanna.
Analisi della Decisione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni, tutte riconducibili alla sua struttura e al suo contenuto. La Corte ha sottolineato come il ricorso non superasse il vaglio preliminare necessario per un esame nel merito.
La Genericità dei Motivi
Il principale difetto riscontrato dalla Corte è stata la “genericità” del motivo di ricorso. Gli appellanti, infatti, non hanno formulato nuove e specifiche censure contro la sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si sono limitati a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e ritenute infondate dal giudice del gravame. Questo atteggiamento, secondo la Cassazione, trasforma il ricorso in una mera reiterazione di doglianze, priva della necessaria specificità richiesta dalla legge.
Il Divieto di Mere Doglianze di Fatto
Un altro punto cruciale evidenziato dalla Corte è che il ricorso si basava su “mere doglianze in punto di fatto”. È importante ricordare che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti (come farebbe un tribunale di primo o secondo grado), ma assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge. Contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione degli eventi, come tentato dai ricorrenti, è un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Suprema Corte ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere una funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Deve, in altre parole, individuare con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente e spiegarne le ragioni. Nel caso di specie, il ricorso era solo “apparente”, poiché ometteva completamente questa funzione critica. La Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato la sua decisione, escludendo persino l’ipotesi della legittima difesa avanzata dagli imputati. Il ricorso in Cassazione ignorava tali motivazioni, limitandosi a una sterile ripetizione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: per affrontare con successo un giudizio in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario costruire un’impugnazione tecnicamente solida, che attacchi specificamente i vizi di legittimità della sentenza impugnata. La semplice riproposizione dei motivi d’appello porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso si risolve in “mere doglianze in punto di fatto”?
Significa che le contestazioni riguardano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, aspetti che non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non a riesaminare il merito della vicenda (giudizio di fatto).
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43021 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43021 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato – limitatamen alla determinazione della pena inflitta per il capo A dell’imputazione ridott anni uno e mesi sei di reclusione per COGNOME NOME e in mesi otto di reclusi per COGNOME NOME, concedendo al primo il beneficio della sospensione condizionale della pena – la pronuncia di primo grado con la quale gli imput erano stati condannati, rispettivamente alla pena di anni due e mesi se reclusione e alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di c artt.110, 582 comma 1 e 2 e 583 n. 1 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza de motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perc fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenu infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Esso inoltre no consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere dogli in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che hanno tra l’al argomentato anche le ragioni per le quali è stata esclusa l’ipotesi della leg difesa, cfr. in particolare pagg. 6 e 7).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.