Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate ai giudici. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi d’appello generici. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità necessari per un’efficace azione legale in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per la violazione della normativa sugli stupefacenti, specificamente l’articolo 73 del D.P.R. 309/1990. A seguito della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte una valutazione più favorevole che portasse a una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta, ovvero non ha valutato se le attenuanti generiche fossero o meno meritate. La Corte si è fermata a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: in primo luogo, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione addotta dai giudici di legittimità. Il ricorso è stato definito ‘obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta’.
Questo significa che la difesa non si è limitata a presentare un’istanza, ma lo ha fatto senza costruire un’argomentazione critica e specifica contro le ragioni esposte dalla Corte d’Appello nel negare le attenuanti nella misura massima. Per la Cassazione, un ricorso efficace non può essere una semplice riproposizione di una richiesta già respinta. Deve, invece, smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziando vizi logici o errori di diritto. La mancanza di questo confronto diretto e puntuale rende il motivo ‘generico’ e, quindi, non meritevole di essere esaminato nel merito. Il ricorso si è trasformato in una mera lamentela, anziché in una critica giuridicamente strutturata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Dimostra che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere liberamente i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica delle motivazioni delle sentenze precedenti.
L’implicazione pratica è chiara: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche, è indispensabile che l’atto di impugnazione sia redatto con estrema precisione. Ogni motivo deve essere specifico, autosufficiente e deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare. Ignorare questo principio significa destinare la propria azione a un inevitabile fallimento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto obiettivamente generico e perché non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’unico motivo del ricorso era la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, che era già stata valutata e respinta dalla corte precedente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2990 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2990 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17979/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche nella massima estensione;
Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazion della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025.