Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità nei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e un confronto diretto con la decisione che si intende contestare. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere come la mancanza di specificità possa non solo invalidare un’impugnazione, ma anche portare a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, normativa che disciplina gli stupefacenti. L’imputato, non soddisfatto della sentenza di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’unico motivo di contestazione sollevato riguardava la ‘dosimetria della pena’, ovvero la valutazione fatta dal giudice per determinare l’entità della sanzione da infliggere.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver analizzato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un punto cardine della procedura penale: i motivi di ricorso non possono essere astratti o vaghi. Il ricorrente non si era limitato a contestare genericamente la pena applicata, ma non aveva neppure articolato una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Di conseguenza, oltre a rigettare l’istanza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e lineare. Un ricorso è considerato ‘obiettivamente generico’ quando non riesce a stabilire un dialogo critico con la sentenza impugnata. In altre parole, non è sufficiente esprimere un dissenso sulla decisione del giudice precedente; è indispensabile spiegare perché quella decisione sarebbe errata, analizzando punto per punto le ragioni esposte nel provvedimento. Nel caso specifico, il motivo relativo alla dosimetria della pena non si confrontava con la motivazione della Corte d’Appello, risultando quindi un’impugnazione vuota, incapace di attivare una valutazione di merito da parte della Cassazione. La genericità, in questo contesto, equivale a una mancata impugnazione, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso richiede un lavoro di analisi approfondito della sentenza che si contesta. È necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici e argomentarli in modo chiaro e specifico. Un motivo di appello generico non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. La decisione serve da monito: la giustizia di legittimità non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma una sede dove controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni, a patto che le critiche siano formulate con la dovuta specificità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono considerati obiettivamente generici e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Per motivo generico si intende una contestazione vaga, che non articola una critica puntuale e argomentata contro le ragioni specifiche esposte dal giudice nella sentenza precedente. In questo caso, il motivo riguardava la dosimetria della pena ma non sfidava il ragionamento della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2991 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2991 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17981/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazion della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.