Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Motivi Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il rispetto delle decisioni dei giudici di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, normativa che disciplina la materia degli stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di proporre ricorso per cassazione.
I motivi del ricorso vertevano su tre aspetti principali:
1. Il giudizio sulla sua responsabilità penale.
2. La qualificazione giuridica del fatto contestato.
3. L’entità della pena inflitta.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere un annullamento della sentenza d’appello e, presumibilmente, una revisione del giudizio a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (responsabilità, qualificazione del fatto, pena), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile
La ragione fondamentale dietro la decisione della Cassazione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte li ha definiti “obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano”.
In termini più semplici, l’avvocato del ricorrente non ha costruito un’argomentazione capace di criticare specificamente i punti della sentenza della Corte d’Appello. Invece di contestare punto per punto il ragionamento dei giudici di secondo grado, il ricorso si è limitato a formulare delle critiche vaghe e non pertinenti. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti o una lamentela generale sulla sentenza. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici che inficiano la decisione impugnata, dimostrando perché e dove i giudici precedenti avrebbero sbagliato.
La mancanza di questo confronto diretto e specifico con le motivazioni della sentenza rende i motivi “generici” e, quindi, il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza ha il dovere di essere chiaro, preciso e pertinente. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso.
Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Definitività della Condanna: Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e la condanna deve essere eseguita.
2. Sanzioni Economiche: Oltre a non ottenere il risultato sperato, il ricorrente subisce un danno economico, dovendo pagare sia le spese del procedimento sia una sanzione aggiuntiva.
3. Principio di Efficienza: Questa regola processuale serve a scoraggiare ricorsi puramente dilatori o esplorativi, garantendo che la Corte di Cassazione si concentri solo su casi che presentano reali questioni di diritto o vizi procedurali gravi.
In conclusione, questa decisione serve da monito: la via del ricorso per cassazione è stretta e richiede un’argomentazione legale rigorosa e puntuale, senza la quale l’esito non può che essere una declaratoria di inammissibilità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti obiettivamente generici e non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato in appello?
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che riguarda la materia degli stupefacenti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2894 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2894 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 25126/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla qualificazione del fatto e alla entità della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione d sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.