Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: la specificità dei motivi. Quando un’impugnazione è vaga e non contesta puntualmente le ragioni del giudice, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire meglio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la presunta eccessività della pena inflitta a titolo di continuazione tra i reati e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura sufficiente a mitigare la sanzione. L’obiettivo era ottenere uno sconto di pena, criticando la valutazione operata dal giudice di secondo grado.
La Decisione della Corte e il problema del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha liquidati in poche righe, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la pena era giusta? Le attenuanti erano state valutate correttamente?), ma si ferma a un livello precedente: l’atto di impugnazione non aveva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni dietro questa drastica decisione sono chiare e istruttive. In primo luogo, la Corte ha definito il motivo di ricorso come “obiettivamente generico” rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, la difesa non aveva mosso critiche specifiche e argomentate contro le precise ragioni esposte dalla Corte d’Appello per giustificare la pena. Una lamentela generica non è sufficiente; è necessario indicare l’errore logico o giuridico commesso dal giudice precedente.
In secondo luogo, e questo è un punto cruciale, la questione relativa alla continuazione tra i reati non era nemmeno stata sollevata nell’atto di appello. Questo vizio è fatale: non si può presentare per la prima volta in Cassazione un argomento che si sarebbe dovuto e potuto discutere nel grado di giudizio precedente. Infine, per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, la Corte ha semplicemente notato che esse erano già state riconosciute, rendendo la doglianza su questo punto priva di fondamento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre una lezione fondamentale per chiunque affronti un processo penale. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Non basta esprimere un generico dissenso verso la sentenza, ma è indispensabile costruire argomentazioni specifiche, che dialoghino criticamente con la motivazione del giudice e individuino vizi concreti. Omettere di sollevare un punto in appello ne preclude la discussione in Cassazione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore esborso economico per il ricorrente, che si somma alle pene già inflitte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: era oggettivamente generico nelle sue contestazioni e sollevava una questione (la continuazione) che non era stata dedotta nel precedente grado di appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non attacca in modo specifico e puntuale le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ma si limita a una critica vaga e astratta, non idonea a dimostrare un errore logico o giuridico del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2874 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2874 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME fiato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 24978/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582 c.
Esaminato il motivo di ricorso, relativo all’entità della pena inflitta a titolo di continu e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e comunque, quanto alla continuazione, perché nemmeno dedotto in appello (le circostanze generiche sono state riconosciute);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.