Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Trasporto Illegale di Rifiuti
Quando un ricorso presentato alla Corte di Cassazione è considerato troppo vago, le conseguenze possono essere severe. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, confermando la condanna per un individuo accusato di trasporto illecito di rifiuti e aggiungendo l’onere delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e i rischi di un’impugnazione generica.
I Fatti del Caso: Dal Trasporto di Rottami alla Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da un controllo avvenuto nel novembre 2020 in Sicilia. Un uomo veniva fermato mentre trasportava, a bordo di un motoveicolo a tre ruote, materiale ferroso e batterie di auto usurate. Tale attività, se svolta senza le dovute autorizzazioni, costituisce un reato ambientale previsto dal Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006).
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano riconosciuto la colpevolezza dell’imputato, condannandolo a una pena di 7 mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda. Secondo i giudici di merito, i fatti integravano pienamente il reato di gestione illecita di rifiuti, confermando la rilevanza penale della condotta.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge nella sentenza d’appello. I suoi motivi di appello, già respinti dalla Corte territoriale, riguardavano tre punti principali:
1. La presunta irrilevanza penale del fatto.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.).
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito di queste censure, fermandosi a un vaglio preliminare.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, l’atto di impugnazione era palesemente generico e privo di critiche concrete e specifiche contro le argomentazioni della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non aveva spiegato in modo puntuale perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e respinte nel grado precedente.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del processo di Cassazione: il ricorso non può essere una mera riproposizione dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica specifica e argomentata al provvedimento che si intende impugnare. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva compiutamente esposto le ragioni per cui i motivi dell’imputato non potevano essere accolti. Il ricorso, invece, si è dimostrato ‘palesemente generico’, non riuscendo a scalfire la coerenza logico-giuridica della decisione di secondo grado. L’assenza di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata rende l’impugnazione fine a se stessa e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare un ricorso che analizzi in modo dettagliato le argomentazioni del giudice precedente e ne evidenzi le specifiche fallacie, siano esse vizi di motivazione o violazioni di legge. Un ricorso inammissibile perché generico non solo porta alla conferma della condanna, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, capace di formulare un’impugnazione che soddisfi i rigorosi requisiti di ammissibilità previsti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era manifestamente infondato, palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già respinte in appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Qual era il reato contestato nel caso di specie?
Il reato contestato era quello previsto dall’art. 256, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), relativo al trasporto non autorizzato di rifiuti, nello specifico materiale ferroso e batterie di auto usurate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2747 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2747 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 4 di 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Agrigento il 5 giugno 2023 quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 3 ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett. a) e b) n. 152 del 2006 (contestato in relazione al trasporto di materiale ferroso e batt usurate a bordo di un veicolo TARGA_VEICOLO); fatto commesso in Canicattì il 19 novembre 2020.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del gi colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche c al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono state compiuta esposte le ragioni ostative all’accoglimento dei tre motivi di appello, che avevano rig rilevanza penale del fatto e la mancata applicazione degli art. 131 bis e 62 bis cod. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rileva declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in fa della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.