Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Decisione della Cassazione
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni difensore teme, poiché impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un esempio lampante di come la genericità e la mancanza di autosufficienza possano condurre a questa declaratoria, specialmente quando si contesta un aspetto tecnico come la recidiva. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere i requisiti essenziali di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione inflitta in primo grado. La Corte di Appello, in sede di rinvio dalla stessa Cassazione, aveva confermato tale decisione. Contro questa sentenza, l’imputato, tramite il suo legale, ha proposto un nuovo ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al riconoscimento della recidiva.
Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare l’avvenuta estinzione delle pene relative a precedenti condanne, un elemento che avrebbe dovuto escludere l’aggravante della recidiva.
Il Ricorso Inammissibile e i Requisiti di Specificità
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale: la specificità dei motivi e l’autosufficienza del ricorso. Vediamo nel dettaglio perché l’impugnazione non ha superato il vaglio di ammissibilità.
La Critica sulla Recidiva: Perché è Stata Ritenuta Generica?
Il primo punto dolente del ricorso era la sua genericità. La difesa si è limitata a lamentare il mancato riconoscimento dell’estinzione delle pene precedenti senza però indicare in modo preciso quali fossero i ‘travisamenti’ delle prove processuali commessi dalla Corte d’Appello. In altre parole, non è sufficiente affermare che un giudice ha sbagliato; è necessario dimostrare dove, come e perché ha sbagliato, facendo riferimento a specifici atti del processo. La Corte ha sottolineato come, al contrario, la motivazione della sentenza impugnata fosse ‘specifica ed esaustiva’ sul punto.
L’Importanza dell’Autosufficienza del Ricorso
Il secondo e decisivo errore è stata la violazione del principio di autosufficienza. La difesa ha menzionato un provvedimento di cumulo pene e la successiva estinzione, ma non ha allegato al ricorso il documento fondamentale per provare tale circostanza: il certificato del casellario giudiziale. Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a renderlo comprensibile e valutabile dalla Corte, senza che i giudici debbano cercare altrove le prove di quanto affermato. Omettendo di allegare il certificato, la difesa ha reso la sua censura non verificabile e, quindi, inammissibile. Inoltre, la Corte ha rilevato come questo specifico profilo fosse stato sollevato per la prima volta in sede di legittimità, un’ulteriore causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse ‘generico, aspecifico ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali’. La mancanza del certificato del casellario giudiziale ha reso la censura priva di autosufficienza, impedendo qualsiasi valutazione nel merito. Di fronte a tali carenze, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto penale: un ricorso per Cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi. Deve essere un atto chirurgico, preciso e autosufficiente. Ogni affermazione deve essere supportata da specifici riferimenti agli atti processuali e, se necessario, da documenti allegati. Contestare un punto tecnico come la recidiva richiede una dimostrazione rigorosa, non una generica lamentela. In assenza di questi requisiti, l’esito non può che essere una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, non specifico, non autosufficiente e perché sollevava per la prima volta in Cassazione una determinata questione.
Quale errore ha commesso la difesa nel contestare la recidiva?
La difesa ha contestato la recidiva in modo generico, senza individuare specifici errori nella valutazione delle prove da parte della Corte d’Appello e senza allegare la documentazione necessaria a supporto della propria tesi, come il certificato del casellario giudiziale, violando il principio di autosufficienza del ricorso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4166 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4166 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha confermato la sentenza di primo grado, che lo aveva condanNOME alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 75 d. Igs. n. 159 d 2011.
Osservato che il motivo unico di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile, in quanto generico, aspecifico ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale; quanto alla mancata considerazione dell’avvenuta estinzione delle pene di cui al provvedimento di cumulo emesso dal P.M. il 30/06/2021, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in considerazione della genericità della censura e della mancata autosufficienza del ricorso stesso, non risultando allegato il certificato del casellario giudiziale del condanNOME; trattasi peraltro di prof dedotto per la prima volta in cassazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidenta