Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È necessario formulare critiche precise e puntuali. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità sia destinato al fallimento. Il caso riguarda una condanna per sostituzione di persona, legata alla creazione di un falso profilo social, confermata in appello e giunta fino al vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Una donna veniva condannata in primo grado per il reato di cui all’art. 494 del codice penale (sostituzione di persona). La condanna veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello territorialmente competente. La difesa, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le proprie speranze a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: Critica Generica alla Sentenza
L’imputata, tramite il suo difensore, lamentava una presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. Sostanzialmente, si contestava il modo in cui i giudici avevano valutato le prove a suo carico (le cosiddette risultanze probatorie) che avevano portato all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, questa critica è stata formulata in termini del tutto generici, senza un confronto reale e specifico con le argomentazioni della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. La richiesta della ricorrente, infatti, si traduceva in un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle deposizioni dei testimoni e delle prove, un’attività preclusa alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria e istruttiva. La Corte ha spiegato che la critica mossa dalla ricorrente era una “critica espressa in modo del tutto generico e senza mai confrontarsi realmente con le ragioni, coerenti, esaustive e pienamene logiche” addotte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già rigettato la tesi difensiva secondo cui la creazione del falso profilo social non fosse attribuibile all’imputata, fornendo una motivazione solida (pagine 1 e 2 della sentenza impugnata).
In assenza di profili di contraddittorietà o illogicità evidenti nella motivazione della sentenza di secondo grado, la richiesta di “rivalutare le deposizioni” è del tutto inammissibile in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma solo di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico, tecnico e focalizzato su vizi di legittimità. Non può essere un’occasione per ridiscutere i fatti. Un’impugnazione basata su critiche generiche e sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove è destinata a essere dichiarata inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questo serve da monito: un ricorso deve essere un atto giuridico mirato, non un tentativo generico di ottenere una revisione del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche alla sentenza d’appello erano formulate in modo del tutto generico, senza un confronto specifico con le motivazioni logiche e coerenti fornite dai giudici di merito.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione in un ricorso?
Non si può chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e le deposizioni dei testimoni. Il suo compito è giudicare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non riesaminare i fatti del caso (giudizio di merito).
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3887 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3887 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
inoltre:
NOME avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del 9.12.2025, con la quale il difensore ha chiesto la trasmissione del ricorso ad altra Sezione, contestando la rilevata inammissibilità;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 494 c.p. e condanNOME alla pena ritenuta di giustizia.
Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta un’asserita mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alle risultanze probatorie, poste a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità.
Trattasi di una critica espressa in modo del tutto generico e senza mai confrontarsi realmente con le ragioni, coerenti, esaustive e pienamene logiche,
addotte dalla Corte di appello di Catanzaro per rigettare l’ipotesi difensiva circa la non riferibilità all’imputata della creazione del faso profilo social, tesi nuovamente ribadita in questa sede senza alcun elemento concreto in grado di scalfire il ragionamento fatto proprio dai giudici di merito (si vedano in particolare le pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugNOME).
In assenza di profili di contraddittorietà o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, la richiesta di rivalutare le deposizioni rese dai testi non è in alcun modo proponibile in sede di legittimità ed il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025